Rafforzato il Golden Power con il Decreto Liquidità

Con l’espressione “Golden Power” si fa riferimento ai poteri speciali di intervento dello Stato, introdotti con il D.L. n. 21 del 15 marzo 2012, convertito nella legge n. 56 del 11 maggio 2012, con lo scopo di salvaguardare i settori strategici e di interesse nazionale dalle acquisizioni estere.

Poteri del Governo

In particolare, per assicurare una certa stabilità e presenza a livello nazionale delle imprese ritenute strategiche per l’economia italiana, è stato delineato un insieme di azioni che lo Stato può esercitare al fine di tutelare gli interessi dell’impresa e dell’economia nazionale, riguardo ad operazioni societarie con soggetti esteri potenzialmente lesive di detti interessi.
Grazie a questi poteri speciali, pertanto, il nostro Governo può dettare specifiche condizioni dirette a garantire la tutela degli interessi dello Stato; opporre veti all’adozione di delibere societarie aventi ad oggetto, ad esempio, la modifica di clausole statutarie inerenti il trasferimento all’estero della sede o l’oggetto sociale, opporsi a fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda; opporsi all’acquisto di partecipazioni da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano ed enti pubblici italiani o società da essi controllate.

Procedura

Il decreto prevede che le società interessate all’acquisizione debbano comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutte le informazioni relative all’operazione, mentre l’impresa cedente deve comunicare le delibere concernenti l’operazione medesima; il Governo ha 45 giorni per pronunciarsi o chiedere  chiarimenti, in mancanza valendo la regola del silenzio assenso.
Sono previste sanzioni per il mancato ottemperamento alle prescrizioni del decreto, che vanno dalla sospensione dei diritti di voto, all’applicazione di una sanzione amministrativa, di importo fino al doppio del valore dell'operazione e, comunque, non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato dall’impresa interessata nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Estensione dei settori nel Decreto Liquidità

Il D.L. n. 23 del 28 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) ha esteso i settori ed i soggetti sottoposti a verifica da parte dello Stato, includendovi : a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
b) tecnologie critiche e prodotti c.d. dual use, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
e) libertà e pluralismo dei media
Nel Decreto è inoltre specificato che nel concetto di “infrastrutture finanziarie” devono intendersi inclusi il settore creditizio, bancario e assicurativo.

Estensione dei soggetti

E’ prevista, inoltre, l’estensione dei soggetti tenuti alle comunicazioni, comprendendo, fino al 31 dicembre 2020:
a) i soggetti intra-UE che assumono il controllo della società operanti nei settori strategici di interesse nazionale;
b) i soggetti extra-UE che acquistano una quota di diritti di voto o partecipazione al capitale, di almeno il 10 per cento purché l’operazione abbia un valore superiore a 1 milione di euro, o in caso di successivo superamento del 15, 20, 25 o 50 per cento del capitale dell’impresa target. Il superamento di ciascuna di queste soglie determina l’obbligo di una nuova notifica.
E’ prevista, infine, la possibilità la possibilità per la Presidenza del Consiglio di avviare d’ufficio la procedura di controllo, in tutti i settori interessati dalla normativa.

pubblicato il 17/07/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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