Decreto agosto: nuovi termini di sospensione delle cartelle esattoriali

Tra le varie misure adottate dal nostro Governo per far fronte all’emergenza Covid ve ne sono molte di carattere economico, che hanno lo scopo di limitare le conseguenze derivanti dal rallentamento delle attività produttive e del lavoro in generale.
Una delle misure che hanno sicuramente alleggerito il peso di molti contribuenti è la sospensione dei pagamenti di imposte e tributi oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, a partire dal 8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella cd. “zona rossa”).

Decreto di agosto

Con il decreto-legge n. 104/2020, emanato ad agosto, è stato prorogato il termine finale di tale periodo di sospensione, fissandolo al 15 ottobre, stabilendo che tutti i pagamenti sospesi fino a quella data dovranno essere pagati, in un’unica soluzione entro la fine del mese successivo, cioè entro il 30 novembre 2020, o con un piano di rateizzazione.
Vediamo nello specifico le diverse ipotesi considerate dal decreto.

Cartelle e avvisi

Le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito inviati dall’Agenzia delle Entrate restano sospesi nel periodo anzidetto; ciò significa che il contribuente è esonerato dal pagamento delle somme indicate, fino al 15 ottobre 2020 e, allo stesso tempo, l’Agenzia non può procedere forzosamente, attraverso fermi amministrativi o pignoramenti, alla riscossione delle somme, né può notificare nuove cartelle o nuovi avvisi.
E’ fatta salva, comunque, la possibilità per ciascun contribuente di pagare volontariamente quanto dovuto anche nel periodo di sospensione.

Rottamazioni

Per quanto concerne le rottamazioni già in essere alla data del 8 marzo, cominciamo col dire che il decreto di agosto non ha modificato quanto già previsto dal decreto “rilancio” (DL n. 34/2020) relativamente al termine di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, confermato al 10 dicembre 2020; entro questo termine i contribuenti, ma solo quelli in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
Per i contribuenti non in regola, quindi decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Rateizzazioni

Circa i piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, così come per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate in origine previste.
Sono, infine, sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

pubblicato il 16/09/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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