Comunione legale tra coniugi e pignoramento dei beni

 Il regime di comunione legale dei beni tra coniugi è strutturato in modo tale che, nel caso in cui uno dei coniugi abbia contratto debiti personali, il pignoramento da parte dei creditori andrà a colpire anche la quota di proprietà del coniuge non indebitato.

DIRITTO DEL CONIUGE NON INDEBITATO

In concreto, ciò significa che, una volta avviata la procedura esecutiva da parte del creditore del coniuge indebitato, il bene – sia che si tratti di immobili (ipotesi più frequente) che di beni mobili – dovrà essere venduto all’asta; il coniuge non indebitato avrà diritto a ricevere la metà (se la comunione è stabilita al 50%, o nella diversa percentuale concordata nell’atto di comunione) del ricavato della vendita, null’altro potendo pretendere in ordine alla spettanza della propria quota del bene pignorato.

Tali principi sono stati più volte confermati dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito che, per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto a pignoramento l’intero bene, pure se compreso nella comunione legale con l’altro coniuge, fino all’aggiudicazione ed al trasferimento in favore di terzi.

PECULIARITA’ DELLA COMUNIONE TRA CONIUGI

Ciò in quanto la comunione tra coniugi ha la peculiarità di essere senza quote o “a mani riunite”, nel senso che, pur essendo entrambi i coniugi contitolari al 50%, lo sono, tuttavia, sull’intero bene (o beni in caso di diversi cespiti).

L’eventuale opposizione di terzo da parte del coniuge non debitore non potrà, infatti, mirare ad ottenere l’esclusione della propria quota dal pignoramento ma, tuttalpiù, a far valere altre eccezioni, come ad esempio la non appartenenza del bene pignorato alla comunione legale, o la presenza di beni personali del coniuge debitore utilmente pignorabili per la soddisfazione del creditore (Cassazione, sentenza 31 marzo 2016, n. 6230, sez. III civile).

SUSSIDIARIETA’ DELL’ESPROPRIAZIONE DEI BENI IN COMUNIONE

A quest’ultimo proposito si deve, infatti, precisare che l’espropriazione dei beni in comunione legale da parte dei creditori di uno solo dei coniugi deve essere fatta in via sussidiaria, cioè soltanto laddove non via siano altri beni del debitore, non rientranti nella comunione legale, sufficienti al soddisfacimento del creditore.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui sia stato pignorato un bene in comunione legale, trascurandone altri di proprietà esclusiva del coniuge indebitato, l’altro coniuge potrà opporsi all’esecuzione, rilevando la presenza di altri beni.

In questo caso il Giudice potrà escludere dall’esecuzione il bene in comunione ed ordinarne l’estensione ai beni personali del coniuge indebitato, facendo così salvo il diritto dell’altro coniuge a preservare la propria quota.

pubblicato il 28/07/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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