Chiarimenti INPS sul Jobs act degli autonomi

A circa un anno di distanza dall’entrata in vigore della  Legge 22 maggio 2017 n. 81, recante “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, cosiddetto “Jobs act degli autonomi” l’INPS ha emanato una circolare, la n. 68 del 2018, al fine di chiarire le modalità di sospensione della contribuzione previdenziale in caso di malattia o infortunio grave previste dalla suddetta legge per i lavoratori autonomi ed occasionali.

JOBS ACT AUTONOMI

Della citata legge ci siamo occupati in altri articoli; ricordiamo brevemente che, con essa, sono state introdotte alcune tutele contrattuali e previdenziali per i lavoratori autonomi, i co.co.pro, i prestatori d’opera e d’opera intellettuali e, in genere, tutti i lavoratori cosiddetti “parasubordinati”, rimanendo esclusi solo gli imprenditori.

In particolare, per quanto riguarda le tutele giuridiche dei lavoratori autonomi è previsto che si considerano abusive ed inefficaci le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

TUTELE PREVIDENZIALI

Dal punto di vista previdenziale, a decorrere dal 1° luglio 2017, la DIS-COLL (prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015) diventa strutturale ed è riconosciuta oltre che a detti soggetti, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi in tale periodo.

Inoltre, sempre a decorrere dalla stessa data, viene riconosciuto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata.

E’ previsto ancora che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non determinino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Con la circolare n. 68/2018 l’INPS fornisce indicazioni in merito all’articolo 14 della legge n. 81/2017, il quale prevede specifiche forme di tutela nel caso di rapporti di lavoro parasubordinato svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l’insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa.

In particolare, il comma 3 introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, di sospendere il versamento contributivo.

La sospensione del versamento contributivo opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni.

Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

L’INPS, a riguardo, chiarisce che le disposizioni di cui al citato articolo 14 interessano sia i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata, sia i collaboratori coordinati e continuativi indicati dall’articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 81/2015, il cui rapporto di lavoro presenta le caratteristiche individuate dall’articolo 15 della legge n. 81/2017.

MODALITA’ DI SOSPENSIONE

Le modalità per ottenere la sospensione, nel caso di malattia o infortunio grave, il committente del collaboratore continuativo deve procedere nel seguente modo:

•    inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;

•    sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);

•    effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve procedere nel seguente modo:

•    indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;

•    sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);

•    presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;

•    effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

pubblicato il 28/05/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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