Limiti al risarcimento in caso di responsabilità sanitaria

In altro articolo ci siamo occupati della riforma relativa alla responsabilità medico-sanitaria, introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, che detta “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, pubblicata sulla G.U. n.64 del 17-3-2017.

LEGGE 24/2017

In materia di responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria, la legge in esame prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile (inadempimento delle obbligazioni) delle loro condotte dolose o colpose.

La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
A livello personale il medico che opera in struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (responsabilità extracontrattuale), salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI

La normativa appena richiamata ricalca i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 20829 del 21/08/2018 n° 20829, nella quale si evidenzia la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria per l’operato dei medici che prestano le loro funzioni all’interno della struttura medesima.

Ciò a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro svolto dal medico o ausiliario – dipendente o autonomo o intramoenia - in quanto, secondo la Cassazione, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti  da ascriversi alla condotta colposa o dolosa posta in essere dal medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale.

PATOLOGIA PREGRESSA

Altro importante principio affermato nella citata sentenza riguarda l’ammontare del risarcimento dovuto al paziente danneggiato dal personale sanitario, in presenza tuttavia di una patologia pregressa che si sia rivelata concausa del danno.

In tali ipotesi, rileva la Suprema Corte, il risarcimento a carico del responsabile civile dovrà essere ridotto proporzionalmente all’apporto negativo che l’operato del medico abbia dato all’evento dannoso.

RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO

hNello specifico, lo stato patologico pregresso può  assumere rilievo, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite ( Cass., 11/11/2008, n. 26972) in base al quale il danneggiante risponde solo del danno cagionato, sul piano della delimitazione dell'ambito del danno risarcibile e di determinazione dell'ammontare del quantum risarcitorio dovuto mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..

Ciò significa che, per stabilire concretamente l’ammontare del risarcimento dovuto dal medico, in ipotesi di patologia pregressa che influisca sul danno, il tribunale chiamato a decidere la causa risarcitoria dovrà attenersi a criteri di prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.

pubblicato il 19/10/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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