L’azione revocatoria, disciplinata agli artt. 2901 e seguenti del codice civile, ha lo scopo di far dichiarare dal giudice l’inefficacia, rispetto al creditore, degli atti di trasferimento a terzi posti in essere dal debitore; la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria, pertanto, avrà come conseguenza quella di consentire al creditore di espropriare i beni alienati a terzi dal suo debitore e di soddisfarsi sul ricavato della loro vendita coattiva.
L’effetto della revocatoria, pertanto, non è quello di eliminare l'atto impugnato, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma quello di consentire al creditore di promuovere sul bene azioni esecutive e conservative.
REQUISITI DELL’AZIONE REVOCATORIA
La legge richiede aIcuni requisiti per poter esperire l’azione revocatoria ordinaria; il primo è che l’atto di trasferimento abbia cagionato un pregiudizio al creditore, nel senso che con esso l’alienante del bene si è spogliato di tutti i suoi beni o, comunque, ha diminuito in modo rilevante la possibilità per il creditore di soddisfarsi su di essi (eventus damni).
Il secondo requisito è la consapevolezza, da parte del debitore, di arrecare un danno al suo creditore tramite l’atto dispositivo (scientia damni); infine, in caso di atto a titolo oneroso – tipico della compravendita – la legge richiede che il terzo acquirente del bene sia a conoscenza dell’indebitamento dell’alienante e, almeno in via presuntiva, che l’atto possa arrecare un danno ai creditori del suo dante causa (partecipatio fraudis).
IL CASO DELLA NUDA PROPRIETA’
A tale riguardo è stata sottoposta ai giudici della Corte di Cassazione la questione della revocabilità dell’atto di trasferimento della nuda proprietà di un immobile da parte della proprietaria alla sua badante, a fronte dell’obbligo, per quest’ultima, di prestarle assistenza fino alla sua morte.
Vista la natura onerosa del trasferimento, in primo grado ed in appello, su richiesta di un creditore della anziana signora, i giudici l’avevano ritenuto revocabile, anche in considerazione del rapporto di fiducia pregresso tra le due persone, legate da un rapporto di cura e assistenza già da diverso tempo.
La badante impugnava la sentenza d’appello, eccependo di non essere a conoscenza dell’indebitamento della anziana signora e della possibilità che l’atto di trasferimento potesse arrecare danno a terzi creditori.
CONCLUSIONI DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19449/2018, nel respingere il ricorso della badante, ha confermato le conclusioni della corte territoriale, secondo cui, attraverso un ragionamento presuntivo, proprio perchè il trasferimento di proprietà arrivava all'esito della instaurazione di un rapporto fiduciario, l’acquirente non poteva non essere a conoscenza della situazione patrimoniale della persona che si obbligava ad assistere.
La conoscenza dello stato d’indebitamento da parte del terzo, infatti, è desumibile da una serie di elementi che devono essere valutati dal giudice caso per caso e che possono essere desunti, anche in via presuntiva, dal tipo di rapporto che lega l’alienante del bene all’acquirente.
Tipico è il caso del trasferimento della proprietà dell’immobile tra parenti e affini; in questi casi il giudice ritiene dimostrato il requisito della “partecipatio fraudis”, a prescindere da ulteriori elementi di prova.
Nell’ipotesi vagliata dalla Cassazione la presunzione di conoscenza è stata estesa al rapporto fiduciario di lunga data esistente tra l’assistita e la badante, proprio per lo stretto legame tra le parti, assimilabile ad un rapporto di parentela o di profonda vicinanza.