Il pignoramento del t.f.r. dei dipendenti pubblici

L’art. 545 del codice di procedura civile è la norma che stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendio, pensione e trattamento di fine rapporto, come di ogni altra indennità relativa al rapporto di lavoro, disponendo che tali somme possono essere generalmente pignorate nella misura di un quinto, o nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari.

LIMITI AL PIGNORAMENTO

La norma, novellata nel 2015, prevede anche che, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, le somme anzidette possono essere pignorate – sempre nei limiti di 1/5 - solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha avuto luogo in data anteriore al pignoramento; per gli accrediti successivi tale disposizione non si applica, rimanendo unicamente il limite del quinto sull’intera somma giacente sul conto corrente.

Va detto, a tale riguardo, che il creditore pignorante, tramite un legale, può notificare il proprio atto di pignoramento direttamente al datore di lavoro oppure all’Istituto di credito presso il quale viene accreditato lo stipendio o pensione o t.f.r. ; in tale ultima ipotesi dovrà tenersi conto della differenziazione anzidetta, che mira a salvaguardare il risparmio del lavoratore almeno fino alla data di notifica dell’atto di pignoramento.

PIGNORAMENTO DEL T.F.R.

La norma si applica sia ai lavoratori dipendenti del settore privato sia a pubblici dipendenti, come ha chiarito di recente la Corte di Cassazione a proposito del pignoramento del t.f.r. dovuto ad un dipendente statale ancora in servizio.

Nell’ordinanza 19708/2018 la Suprema Corte mette in rilievo anzitutto la questione relativa alla possibilità di sottoporre a pignoramento il trattamento di fine rapporto anche in epoca precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, pur dovendosi differire l’effettiva esigibilità delle somme al termine del rapporto.

IN COSTANZA DI RAPPORTO

Secondo la Suprema Corte, infatti, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili.

Tale principio vale anche dopo la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto, che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sul Fondo Tesoreria dello Stato costituito presso l'I.N.P.S..

Nulla osta, pertanto, alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l'ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento.

ESTENSIONE AI DIPENDENTI PUBBLICI

Tanto chiarito in relazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti pubblici, poiché l'originario regime di impignorabilità del trattamento di fine servizio è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze della Corte Costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997, che ha equiparato il regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio dei lavoratori del settore privato ai pubblici dipendenti.

pubblicato il 28/10/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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