Le nuove misure fiscali: la rottamazione ter

La conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, cosiddetto “decreto fiscale”, pubblicato in G.U. n.247 del 23-10-2018 potrebbe apportare- come preannunciato – alcune modifiche alle norme contenute nel decreto; in attesa dell’approvazione della legge vediamo i punti principali del provvedimento, che ha già suscitato molte polemiche.

Il capo I del decreto reca “disposizioni in materia di pacificazione fiscale”, relative a misure di condono e riduzione dei carichi fiscali dei contribuenti; tra queste è prevista una nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, con qualche novità rispetto ai passati provvedimenti.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

In particolare, come per le precedenti rottamazioni, sarà possibile ridurre il debito nei confronti del fisco pagando una somma inferiore rispetto a quella indicata nelle cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle entrate e riscossione (ex Equitalia), poiché, aderendo all’agevolazione, saranno detratti interessi di mora e sanzioni, mentre per le multe stradali saranno detratti solo gli interessi.

Il decreto, infatti, stabilisce che, per i carichi emessi dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, sarà possibile ottenere la cosiddetta rottamazione, presentando domanda telematica o recandosi agli sportelli dell’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019, previa informativa che sarà definita nei dettagli dopo l’approvazione della legge di conversione e secondo modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate.

RATEIZZAZIONE ED EFFETTI DELL’ADESIONE

L’adesione all’agevolazione comporterà la riduzione delle somme dovute nei termini anzidetti e la possibilità di pagare tutto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure di rateizzare il pagamento in 10 rate (non più  5 come in passato) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 ed applicazione degli interessi legali al 2% annuo. 

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate e della loro scadenza.

Sarà possibile pagare chiedendo la domiciliazione fiscale o mediante i bollettini precompilati che saranno trasmessi dall’Agenzia, come pure recandosi personalmente presso gli sportelli.

Nel decreto è specificato, inoltre, che sarà possibile ottenere l’agevolazione anche per importi già dilazionati a seguito di precedenti accordi con l’ente di riscossione ma che, in ogni, caso gli importi già versati non potranno essere rimborsati.

L’adesione all’agevolazione comporterà la sospensione delle eventuali procedure esecutive pendenti, cioè pignoramenti, per i carichi oggetto di rottamazione e l’impossibilità, per l’ente impositore, di iniziarne di nuovi.

Il mancato pagamento anche di una sola rata concordata aderendo alla rottamazione comporterà la ripresa delle azioni esecutive per l’intero importo originariamente iscritto a ruolo, detratto quanto versato, e l’impossibilità, per il contribuente, di ottenere qualsivoglia ulteriore dilazione per quelle somme.

DILAZIONE AI SENSI DEL DPR 602/1973

A tale ultimo proposito ricordiamo che, in base al D.P.R. 602/1973, più volte aggiornato e modificato, è possibile invece dilazionare gli importi iscritti a ruolo fino ad un massimo di 62 rate, con l’aggiunta di interessi di mora, interessi di dilazione ed oneri di riscossione e che il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la revoca del beneficio e la ripresa delle azioni esecutive per l’importo dovuto, detratto quanto già versato, con la possibilità, tuttavia, di sanare la morosità e ottenere un nuovo piano di dilazioni.

La scelta, pertanto, rimessa alla valutazione del singolo contribuente è tra la possibilità di pagare meno ma in minor tempo, aderendo alla rottamazione, oppure pagare di più (capitale più interessi di mora, sanzioni e oneri aggiuntivi di riscossione) ma beneficiando di un arco temporale più lungo e con la possibilità di ulteriori proroghe in caso di comprovate difficoltà economiche.

LA SORTE DELLE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

Per quanto riguarda le somme già versate con le precedenti rottamazioni il decreto fiscale prevede che l'integrale pagamento, entro il termine differito del 7 dicembre 2018, delle somme dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, in ulteriori dieci rate consecutive con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

Al contrario, per i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, è possibile aderire alla rottamazione di cui al decreto fiscale in esame (rottamazione ter) ma con l’applicazione degli interessi legali al 2%.

Concludiamo ricordando la previsione, in base al ridetto decreto fiscale, del condono o stralcio degli importi dovuti al fisco fino ad € 1.000, di cui parleremo a seguito della conversione in legge del decreto legge, analizzando anche le altre misure fiscali approvate dal Parlamento. 

pubblicato il 18/11/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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