Azione revocatoria dei beni trasferiti in sede di separazione consensuale

accordo tra due parti

In diverse occasioni ci siamo occupati dell’azione revocatoria ordinaria, cioè di quello strumento che la legge offre ai creditori per annullare, "revocare" appunto, gli effetti degli atti di trasferimento dei beni compiuti dai loro debitori.

Garanzia patrimoniale

Questo tipo di azione giudiziaria rientra, infatti, tra i "mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale", che consentono a chi deve far valere un proprio diritto di credito, di vedere tutelata la possibilità di espropriare i beni del debitore presenti al momento del sorgere del credito stesso.

Per poter esercitare l’azione revocatoria, disciplinata agli articoli 2901 ss. del codice civile, occorre la presenza di alcuni requisiti, diversi a seconda che si tratti di revocare gli effetti di un atto a titolo oneroso, come la compravendita, o di un atto a titolo gratuito, come la donazione.

Requisiti dell’azione revocatoria

Nel caso di atti a titolo oneroso la legge prevede che, nell’esercitare l’azione revocatoria citando in giudizio il debitore e il terzo avente causa, il creditore debba dimostrare il pregiudizio subito, il dolo del debitore, se l’atto posto in essere è anteriore al sorgere del credito, e la consapevolezza, da parte del terzo avente causa, del danno provocato al creditore che ha agito in revocatoria.

Per spiegare meglio facciamo l’esempio di Tizio che, dopo aver chiesto e ottenuto un prestito da una società finanziaria, vende tutti i propri beni a Caio; in caso di mancato pagamento delle rate del prestito la finanziaria avrà interesse a recuperare il proprio credito, anche attraverso il pignoramento dei beni di Tizio, che però, nel frattempo, se ne è spogliato.

Revoca degli effetti del trasferimento

A questo punto la finanziaria potrà esercitare l’azione revocatoria, chiedendo al tribunale di annullare gli effetti degli atti di trasferimento a Caio, ma dovrà dimostrare, oltre al danno subito, che Tizio e Caio fossero a conoscenza degli effetti pregiudizievoli per il creditore; nell’ipotesi di atto di trasferimento realizzato prima del sorgere del credito (nel caso specifico, prima della stipula del contratto di finanziamento) il creditore dovrà dimostrare ulteriormente il dolo del debitore e la partecipazione del terzo ai fini voluti dallo stesso.

Per la revocatoria degli atti a titolo gratuito, tipica la donazione, non è invece necessario provare che il terzo fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, in quanto la legge considera la gratuità come fattore di per sé idoneo a rappresentare la volontà di disfarsi dei beni per sottrarli ai creditori.

Accordi di separazione

Un caso particolare riguarda gli atti con cui i coniugi, in sede di separazione, trasferiscono tra di loro o in favore dei figli i beni; la Corte di Cassazione ne afferma la revocabilità se pregiudicano le ragioni dei creditori, come specificato nell’ordinanza n. 7178/2022, relativa proprio ad un caso in cui uan società finanziaria aveva chiesto la revoca degli atti di trasferimento degli immobili dai coniugi ai figli, come da accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale.

Secondo i coniugi, citati in giudizio dalla finanziaria, i trasferimenti avevano la finalità di garantire il mantenimento dei figli a seguito della separazione e, poiché a carattere alimentare, non potevano essere fatti oggetto di revocatoria.

La Corte di Cassazione, di tutt’altro avviso, ha affermato invece che l’azione revocatoria ordinaria era senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in
favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, a nulla rilevando, ai fini dell’azione esercitata dal creditore, che sia intervenuta l’omologazione del tribunale.

pubblicato il 09/05/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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