La responsabilità civile auto (RCA) è un obbligo fondamentale per tutti i proprietari di veicoli in Italia, come stabilito dall’art. 193 del Codice della Strada, che prevede sanzioni per chi circola senza un’assicurazione valida.
Eppure, nonostante le normative, il fenomeno dei veicoli non assicurati continua a essere un problema molto sentito nel nostro Paese. In caso di incidenti causati da tali veicoli, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.) offre una possibile via di risarcimento, ma ci sono specifiche procedure e requisiti da seguire.
Cos'è il F.G.V.S.?
Il F.G.V.S. è stato istituito con la legge n. 990 del 1969 ed è gestito da CONSAP. La sua funzione principale è quella di garantire un risarcimento per i danni derivanti da incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati con imprese in liquidazione. L'intervento del Fondo è essenziale per tutelare le vittime di incidenti stradali, fornendo un supporto economico in situazioni in cui non esiste un’assicurazione valida.
Chi prova e cosa prova?
In caso di incidente con un veicolo non assicurato, la vittima deve dimostrare il danno subito e l'impossibilità di ottenere un risarcimento dall'assicurazione del responsabile. In questo contesto, la responsabilità di provare l'esistenza del danno, la sua entità e il legame causale con l'incidente ricade sulla vittima. Questo significa che chi subisce un danno deve fornire documentazione chiara e dettagliata, come referti medici, preventivi di riparazione e fotografie dell'incidente.
Inoltre, è fondamentale presentare una denuncia alle autorità competenti. Nel caso di un veicolo rubato, ad esempio, il risarcimento dal F.G.V.S. è previsto solo dopo la denuncia di furto, e il Fondo interviene a partire dal giorno successivo alla denuncia. Ciò implica che la vittima deve agire tempestivamente e seguire le procedure corrette per avere accesso al risarcimento.
Quali sono le modalità di richiesta di risarcimento?
La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata compilando un modulo disponibile sul sito di CONSAP. È possibile generare il modulo specificando la tipologia di danno, la regione e la data dell'incidente. La richiesta deve essere inviata in duplice copia tramite PEC all'impresa designata competente per territorio e a CONSAP per conoscenza. In alternativa, si può inviare una raccomandata A/R a entrambe le entità.
CONSAP fa sapere che il Fondo interviene anche nei casi in cui il veicolo sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario. Ciò significa che, in caso di furto, la vittima ha diritto al risarcimento per i danni subiti, sia materiali che fisici.
Limitazioni e condizioni
L'intervento del Fondo per i casi indicati è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro:
- Dall’11 giugno 2022: € 6.450.000,00 per danni alle persone, per sinistro; €1.300.000,00 per danni alle cose, per sinistro.
- Dall'11 giugno 2017: € 6.070.000,00 per danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 per danni alle cose, per sinistro.
- Dall'11 giugno 2012: € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro; € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro.
- Dall'11 dicembre 2009: € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro; € 500.000,00 per danni a cose per sinistro.
Chiaramente ci sono delle limitazioni. Ad esempio, per i danni a cose causati da veicoli che si sono dati alla fuga, non è previsto alcun risarcimento, a meno che non ci siano gravi lesioni alla persona. Se si verifica un'invalidità permanente superiore al 9%, la vittima può richiedere un risarcimento anche per i danni materiali, ma con una franchigia di 500 euro.
Ipotizziamo, invece, di cadere dalla sella della nostra moto a causa di una macchia d’olio sull’asfalto, in questo caso il Fondo non interverrà per il risarcimento. La responsabilità è infatti dell’Ente che ha in gestione la manutenzione della strada. Stesso discorso nel caso in cui il sinistro sia stato causato da una buca. Il Fondo non risponde per questa tipologia di danno.