A partire dal 15 gennaio 2026 i consumatori potranno ricorrere all’Arbitro Assicurativo e presentare ricorso online direttamente sul sito del nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Lo scorso 7 ottobre, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha emanato, infatti, il provvedimento di nomina del Collegio e ha dichiarato l'avvio dell'operatività dell'Arbitro. Il Collegio è composto da 19 componenti, tra effettivi e supplenti, ed è presieduto dalla Prof.ssa Avv. Concetta Brescia Morra.
Cos’è l'Arbitro Assicurativo?
L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi. È stato istituito in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).
Si tratta di un mezzo di tutela economico e semplice: i consumatori presentano infatti ricorso senza l'assistenza di un avvocato. Il Collegio decide entro 90 giorni dalla conclusione del contraddittorio. Se la controversia è particolarmente complessa, il termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 90 giorni.
Prima di presentare un ricorso all’ASS bisogna presentare un reclamo scritto all’impresa di assicurazione o all’intermediario, che hanno 45 giorni di tempo per rispondere. Se entro questo termine non si riceve alcuna risposta, oppure se la risposta che si riceve non soddisfa, ci si può rivolgere all’AAS.
È bene inoltre verificare che quando si presenta il ricorso non siano passati più di 12 mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo e che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.
Quando rivolgersi all'Arbitro Assicurativo?
L’Arbitro Assicurativo è autonomo e imparziale ed è sostenuto nel suo funzionamento dall’IVASS. Questo organismo stabilisce chi ha ragione o torto nelle controversie tra clienti e imprese o intermediari assicurativi.
Le decisioni non sono vincolanti per le parti, ma se l’impresa o l’intermediario non adempiono alle decisioni dell’Arbitro, la notizia dell’inadempimento è pubblicata sul sito dell’AAS, in una sezione dedicata, per un periodo di 5 anni. Inoltre, se la decisione dell’AAS non è ritenuta soddisfacente, ciascuna parte può comunque rivolgersi al giudice.
Ci si rivolge all’AAS se si ha una controversia relativa a un contratto di assicurazione, a patto che sia concluso. Il ricorso va presentato dall’assicurato, dal contraente, dal beneficiario o dal danneggiato che può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione. Se si fa richiesta di pagamento di una somma di denaro, il ricorso all’Arbitro Assicurativo prevede dei limiti di valore:
- 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
- 150.000 euro per le altre polizze vita;
- 25.000 euro per le assicurazioni danni (come le assicurazioni casa, salute e le assicurazioni viaggi);
- 2.500 euro per i sinistri RC Auto che rientrano nella procedura di risarcimento diretto.
Non si può invece presentare ricorso all’AAS se si ha una polizza a copertura di grandi rischi o se la questione rientra ad esempio tra quelle di competenza della CONSAP. Non ci si può rivolgere all’Arbitro Assicurativo anche se è stata già avviata una mediazione o una negoziazione assistita per la stessa controversia o se il richiedente si è già rivolto a un giudice.
Quanto costa il ricorso all'Arbitro Assicurativo?
Il ricorso costa 20 euro. La somma verrà restituita al ricorrente se il ricorso viene accolto. Il pagamento si effettua tramite la piattaforma PagoPA, direttamente dal Portale AAS seguendo una procedura guidata. In alternativa, è possibile stampare l’avviso e pagarlo presso sportelli bancari, tabaccherie, ATM abilitati e altri operatori convenzionati.