Estesa la negoziazione assistita ai casi di separazione delle coppie di fatto

coppia si separa

Dal 22 giugno 2022 sono entrate in vigore alcune novità introdotte dalla legge n. 206 del 26.11.2021, recante "Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", di cui abbiamo trattato per le modifiche riguardanti i pignoramenti presso terzi. Sono state sancite alcune novità anche in materia di diritto di famiglia.

Novità legislativa

Tra gli aggiornamenti è possibile trovare l’estensione della negoziazione assistita anche alle coppie di fatto che decidono di separarsi, come prevede il comma 1-bis, aggiunto dalla legge di riforma, dell’art. 6 D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014, che stabilisce che "la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni".

Accordo di negoziazione assistita

Ricordiamo che la negoziazione assistita consiste nell'accordo, cd. convenzione di negoziazione, con il quale le parti coinvolte in una lite convengono "di cooperare in buona fede e lealtà", al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati regolarmente iscritti all'albo. La convenzione deve contenere, a norma dell'art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l'oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.

In materia di separazione e divorzio

L'art. 6, come anticipato, è dedicato alla particolare ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, e prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.

La procedura è applicabile anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, nel qual caso l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita viene sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale lo autorizza solo se rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, il quale dispone la comparizione delle parti. Una volta autorizzato, l'accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.

Estensione alle coppie di fatto

La riforma di cui alla legge 206/21 ha ampliato i casi di ricorso alla separazione assistita, includendovi la regolazione dei rapporti economici e delle questioni relative ai figli anche alle coppie di fatto. L’accordo, una volta sottoscritto, deve essere inviato, entro 10 giorni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale lo autorizza in caso lo ritenga conforme alla legge; in caso contrario, l’accordo viene reinviato al Presidente del Tribunale il quale fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti. L’accordo, una volta omologato, non deve essere trascritto presso i registri del Comune, trattandosi di coppie di fatto.

pubblicato il 24/06/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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