Il caso fortuito che esclude la responsabilità della pubblica amministrazione

martelletto che batte con sfondo di immobile e cielo

Ci occupiamo oggi delle ipotesi di danno causato da vizi o difetti di manutenzione di beni appartenenti alla pubblica amministrazione: pensiamo ai casi di incidenti provocati da buche o altre insidie stradali, oppure al distacco di parti di manufatti pubblici, oppure ancora ai danni derivanti da frane o esondazioni o altri fenomeni naturali.

Responsabilità per i beni in custodia

In tutti questi casi la responsabilità civile dell’ente pubblico deriva dalla norma contenuta nell’art. 2051 del codice civile, secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. L’ente pubblico, infatti, oltre che proprietario di strade, edifici, trasporti pubblici, beni demaniali in genere, è anche tenuto alla diligente custodia e amministrazione degli stessi; per questa, nelle ipotesi anzidette, si applica la disciplina specifica della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, anziché quella generale della responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c..

L’elemento che accomuna le due fattispecie è l’onere della prova, da parte del danneggiato, del nesso di causalità tra fatto e danno; ciò significa che chi chiede il risarcimento deve dimostrare che il danno subito sia dipeso proprio dal bene appartenente alla pubblica amministrazione, cioè, negli esempi citati, alla buca stradale, alla caduta di materiale da edifici pubblici, etc.

Casi di esclusione della responsabilità

A caratterizzare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è l’ambito delle esimenti, cioè dei casi in cui l’ente si libera dalla responsabilità per il verificarsi di determinate circostanze: si tratta, nello specifico, del "caso fortuito" e della "forza maggiore", cioè di eventi esterni che abbiano causato il danno e che escludono ogni apporto causale della pubblica amministrazione.

In particolare, deve trattarsi di cause esterne non conoscibili e inevitabili, o comunque non eliminabili con immediatezza. Tipici sono i fenomeni atmosferici di una certa entità, come alluvioni o nevicate eccezionali, che abbiano causato danni che l’ente pubblico non sia riuscito a prevenire a causa del loro carattere improvviso.

I principi giuridici applicabili in tutte queste ipotesi sono stati riassunti dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, la n. 4588 del 11.2.2022, relativa ad un caso di danneggiamento dei locali seminterrati di una proprietà privata, causato da infiltrazioni di acqua piovana dovuti al mancato contenimento da parte dei sistemi di deflusso posti sulla strada pubblica adiacente.

Eventi eccezionali e imprevedibili

Secondo la Suprema Corte, con riferimento all'esclusione di responsabilità dell’ente locale chiamato in causa, il fatto generatore del danno, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale e imprevedibile, oltre a doversi valutare esclusivamente su basi scientifiche (nel caso specifico, su dati pluviometrici riferiti al contesto di localizzazione del bene), deve avere «tempi di ritorno» molto elevati.

L’evento, cioè, deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni: accertamento, questo, che prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo. In difetto di tale positivo accertamento, sulla base delle prove fornite dalla pubblica amministrazione, dovrà affermarsi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell’art. 2051 cod. civ..

Conclusione

Si può concludere pertanto, nel caso specifico delle precipitazioni atmosferiche come in ogni evento da cui possa derivare una responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c., che si ha caso fortuito quando esso assume i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (il custode, quindi la pubblica amministrazione) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione del bene oggetto di custodia; bene che va considerato nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione del bene medesimo.

pubblicato il 28/04/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)