Il legato testamentario

mano che firma dei fogli

In materia di successione ereditaria, per “legato si intende il lascito testamentario di uno o più beni specificati nel testamento; non è rilevante, a tal fine, la terminologia usata dal testatore (ad es. “Tizio eredita la villa in via xx”, oppure “nomino Sempronio erede dell’autovettura”) ma che si tratti di beni specifici. In caso di accettazione del legato da parte del legatario, egli non acquisterà la qualità di erede e il suo diritto si esaurirà una volta ricevuto il bene oggetto del legato. A differenza dell’erede, inoltre, il legatario non risponde dei debiti ereditari e non entra a far parte della comunione dei beni ereditari.

Legato in sostituzione di legittima

Il legato può qualificarsi “in sostituzione di legittima”, disciplinato dall’art. 551 del codice civile, quando i soggetti designati dal testatore siano anche eredi legittimari, cioè coloro ai quali la legge riserva una quota ereditaria (si veda articolo sull’argomento). Il testatore, in questa ipotesi, sostituisce il diritto all’eredità del legittimario con un legato, ma chi lo riceve può scegliere l’uno o l’altro: egli, infatti, può rinunziare al legato e chiedere la legittima, oppure accettare il legato e rinunziare ad ogni pretesa ereditaria. Ciò dipenderà essenzialmente dal valore del legato: nel caso in cui esso sia inferiore alla quota di legittima il soggetto cui viene destinato il legato avrà interesse a rinunciare al legato per far valere i suoi diritti nei confronti degli altri eredi, mentre, viceversa, egli accetterà il legato e rinuncerà a far valere eventuali azioni ereditarie, salvo che il testatore abbia espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Legato in conto di legittima

Diverso il caso del legato in conto di legittima, nel quale il bene viene considerato una sorta di anticipazione o imputazione della quota di legittima, con la conseguenza che, se il legato ha valore inferiore alla quota, l’erede può sempre chiedere la differenza residua, senza dover rinunciare al legato. La legge dispone che, per attribuire un legato in sostituzione di legittima, occorre che il testatore si sia espresso chiaramente in tal senso, o comunque abbia manifestato chiaramente la volontà di attribuire il bene in sostituzione della quota di legittima; nel silenzio del testatore il legato si presume in conto di legittima.

Legato di credito o di rimessione di debito

Altra tipologia di legato è quella disciplinata dall’art. 658 del codice civile, in questo caso il bene oggetto di legato è costituito da un credito, che il testatore cede al legatario, oppure da un debito che il testatore rimette al legatario, rinunciando ad esso. Nel caso di legato di credito, questo può essere in favore del testatore, in tal caso gli effetti si verificano immediatamente; oppure dell'onerato debitore, in tal caso si tratta di un legato ad efficacia obbligatoria (ad esempio. "lego a Tizio il credito di € 5.000,00 che il mio erede Sempronio vanta nei confronti di Caio"); di un terzo, in tal caso l'onerato deve adoperarsi con il terzo creditore per ottenere la cessione del credito in favore del legatario (“lego a Tizio il credito di € 5.000,00 che Sempronio vanta nei confronti di Caio").

Rimessione di debito

Con il legato di rimessione del debito il testatore rinuncia al suo credito nei confronti del legatario, in tal caso il legato ha efficacia immediata all’apertura della successione; può anche trattarsi di un debito dell’onerato che deve rimetterlo in favore del legatario, oppure di un terzo, che deve estinguere il debito del legatario pagando il creditore.

pubblicato il 15/12/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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