Il risarcimento del danno nelle macrolesioni

stetoscopio sopra portafoglio su un tavolo

Cosa si intende per macrolesioni?

Il danno biologico può essere definito come qualsivoglia menomazione dell’integrità psicofisica di un individuo la quale costituisce un danno di per se stesso, indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali della menomazione.

Nel contesto della responsabilità civile e del danno biologico la definizione di “lesione” è comunemente utilizzata per indicare una persona colpita da un evento dannoso che può essere temporaneo o permanente.

Il termine “macroleso” si riferisce più nello specifico a un individuo affetto da una menomazione dell'integrità psicofisica tale da perdere in toto o parzialmente l'autonomia anche nella gestione delle più basilari attività della vita quotidiana, poiché la menomazione che subisce compromette, in misura più o meno grave, la capacità di svolgere in modo autonomo le attività elementari della vita quotidiana.

Le lesioni traumatiche più gravi, in genere, derivano da danni che coinvolgono profondamente il sistema nervoso centrale, come nel caso di lesioni spinali o traumi cranioencefalici gravi.

Cosa sono le tabelle?

Nel tempo si è sentita sempre più la necessità di imporre alcuni criteri basilari per determinare o meglio quantificare il danno biologico, sino agli anni '90 rimesso al mero sindacato del giudice.

In questo senso la promulgazione delle prime tabelle di liquidazione del danno biologico e morale, redatte dal Tribunale di Milano nel 1995, lentamente ma progressivamente adottate, a livello stragiudiziale e giudiziale, dalla maggior parte degli operatori (avvocati, imprese di assicurazione e giudici), ha portato un enorme beneficio.

Come detto infatti il danno biologico prima dell’avvento delle tabelle oltre ad essere svincolato da ogni parametro di riferimento, veniva risarcito mediante l’attribuzione di un valore a punto di invalidità che era sempre lo stesso, sia se l’invalidità permanente era di lieve entità, sia se l’invalidità permanente era di non lieve entità.

Il valore del punto di invalidità, invece, con le tabelle del Tribunale di Milano, è stato per la prima volta strutturato in funzione crescente rispetto alla percentuale di invalidità.

Quali dovrebbero essere le novità?

Le tabelle di Milano, per quanto complete, non sono applicate da tutti i tributali d'Italia, anche perché formalmente, non sono cogenti. Da questo discende necessariamente che lo stesso danno possa essere quantificato in modo diverso a seconda del luogo, o meglio del Tribunale, ove si incardini il giudizio.

Per tale motivo il 16 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo schema regolamento relativo alla Tabella Univoca Nazionale (T.U.N).

La struttura del provvedimento si compone di quattro aspetti fondamentali:

  • Riconosce l'adozione delle tavole con i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e morale, nonché della tabella unica nazionale del valore pecuniario attribuibile a ogni punto di invalidità;
  • Prevede un criterio di aggiornamento e la modifica delle tavole da attuarsi per mezzo di separato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
  • Stabilisce che il valore del primo punto di invalidità sarà pari a quello previsto per le lesioni micropermanenti (1/9%), fissato in € 939,78, come indicato nel Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2023;
  • Disciplina la liquidazione del danno biologico temporaneo in conformità all'art. 139, comma 1, lettera b e 5 del Codice delle Assicurazioni. Attualmente, l'importo per tale danno è di € 54,80 pro die, con un incremento previsto per il danno morale compreso tra il 30% e il 60%, portando il valore massimo a € 87,68.
pubblicato il 27/02/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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