Il danno non patrimoniale per volo cancellato

aereo a terra con tramonto

Cos'è il danno non patrimoniale?

Il concetto di danno non patrimoniale rappresenta un importante aspetto nel campo della responsabilità civile, avendo quest'ultima subìto un significativo processo di evoluzione giurisprudenziale e un ampliamento nel corso degli anni.

In passato, infatti, l'ordinamento giuridico ha sempre dato maggiore importanza al risarcimento dei danni patrimoniali, intesi come perdite economiche monetarie subite in forza di danni “materiali”. Tale impostazione è appieno trasposta nella sostanziale differenza di formulazione tra la responsabilità disciplinata dall'art. 2043 c.c. (assieme a tutte le altre speciali forme di responsabilità civile come ad esempio quella da cose in custodia) e l'art. 2059 c.c. per il danno non patrimoniale, risarcibile (almeno in linea teorica) solo in casi specificamente determinati.

Il progredire della società, affiancato ad una crescente consapevolezza dei diritti individuali e una sempre più manifestata necessità di riconoscere adeguatamente anche altri aspetti del “bene vita” non necessariamente aventi una ripercussione in campo economico, come il dolore dato dalla perdita di un caro, la sofferenza, l'umiliazione, ha lentamente permesso di ampliare la categoria dei danni risarcibili.

Come viene definito oggi il danno non patrimoniale?

Il danno non patrimoniale, a differenza di quello patrimoniale, è risarcibile:

  • nelle ipotesi in cui la risarcibilità è espressamente prevista per legge, come ad esempio il caso in cui il fatto illecito integri anche gli estremi di un reato;
  • in tutti quei casi in cui il risarcimento, pur non essendo espressamente previsto, deve comunque ammettersi sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, per aver l'illecito comportato la menomazione di un diritto garantito, come ad esempio la salute.

Sotto quest'ultimo profilo ecco che oggi possiamo definire il danno non patrimoniale come quella menomazione conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica tale da ricomprende in sé qualsiasi tipo di pregiudizio all’integrità dell’individuo in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia quindi che lo stesso si strutturi come danno fisico alla salute (art. 32 Cost.), che come danno da peggioramento della qualità di vita, che sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili della persona alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 Cost.).

Tutto entro naturalmente una soglia di gravità minima, che deve essere superata, da valutare di caso in caso.

La cancellazione del volo dà sempre diritto al risarcimento?

Considerato che l'eventuale cancellazione di un volo potrebbe originare sia un danno non patrimoniale che non, la risposta dipende dal caso specifico.

Le premesse di cui ai paragrafi precedenti pongono le basi per capire il ragionamento effettuato dai giudici della Corte di Cassazione nell'ultima sentenza depositata il 29 novembre 2023 n. 33276/2023 con cui è stata accolta la domanda di risarcimento danni da parte di un uomo che non aveva potuto partecipare alle esequie del padre in forza della cancellazione del volo. Decisione che si pone in linea anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. del 13/10/2011, C-83/10) per cui ove la compensazione pecuniaria del danno materiale non copra interamente il danno subito risulterebbe possibile richiedere l'ulteriore liquidazione del danno morale non risarcito.

Quali sono le condizioni occorrenti per la liquidazione del danno non patrimoniale?

Nel caso della domanda risarcitoria derivante dalla mancata partecipazione al funerale del padre questo è chiaramente legato alla lesione del diritto alle relazioni familiari tutelato dalla Costituzione e, in quanto tale, risarcibile.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona qualsiasi essi siano, sussiste in presenza di tre condizioni imprescindibili:

  • che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
  • che la compromissione del diritto sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità;
  • che il danno non sia futile.

Può facilmente immaginarsi per quale motivo risulti necessario fissare alcuni limiti alla risarcibilità poiché, in caso contrario, si assisterebbe a domande di qualsiasi genere, anche consistenti in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti immaginari come quello alla felicità o alla realizzazione personale.

pubblicato il 05/12/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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