Incidenti stradali con animali selvatici, le ultime novità

triangolo di pericolo su strada con veicolo fermo

In cosa consiste il fenomeno?

Una delle motivazioni principali per cui il fenomeno degli incidenti stradali con animali selvatici continua ad essere di attualità è l'urbanizzazione crescente e l'espansione delle strade asfaltate da parte dell'uomo che infrangono e limitano sempre di più gli habitat naturali degli animali. Inoltre, la mancanza di infrastrutture adeguate, costringe la selvaggina a attraversare le strade per raggiungere le aree di caccia o di riproduzione. Ciò comporta inevitabilmente un aumento dei conflitti, con conseguenze e danni spesso fatali per entrambi.

In questo senso molti Paesi europei hanno implementato passaggi sopraelevati o sottopassaggi per permettere il loro passaggio in condizioni di sicurezza.

Cosa fare in caso di incidente stradale con animale selvatico?

In caso di sinistro, il conducente del veicolo deve fermarlo in sicurezza e avvisare tempestivamente le Forze dell'Ordine, Polizia Provinciale o Polizie Locali, così come previsto dal Codice della Strada all'art. 189 - Decreto legislativo n. 285/1992.

La fauna selvatica, considerata patrimonio dello Stato, è affidata alla gestione delle Regioni. Di conseguenza, nel caso in cui un animale selvatico causi danni a persone o proprietà è possibile richiedere un risarcimento alla Regione in cui si è verificato l'evento, in quanto ritenuta responsabile civile. Il problema che spesso si pone in questa materia è che la Regione delega le sue funzioni ad altri enti (province, enti parco ecc.), cui è demandata l'adozione concreta delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di cautela per i terzi. Tuttavia, secondo la Cassazione, ciò non modificherebbe il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo, che resterebbe in ogni caso la Regione, quale ente cui spettano, in base alla Costituzione e alle leggi statali, tali competenze normative.

Le ultime novità in materia di danno da fauna selvatica

Un soggetto ha recentemente presentato ricorso al giudice di pace contro la Regione, affermando che il suo veicolo avrebbe subito danni a causa di una collisione con un capriolo improvvisamente introdottosi sulla strada, con conseguente esborso per la riparazione ai danni dell'auto.

La responsabilità della Regione è stata attribuita ai sensi dell'art. 2043 c.c., quale ente responsabile di programmazione, coordinamento, gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, per non aver adottato tutte le misure idonee a prevenire danni causati dalla selvaggina a terzi.

Per quanto il Giudice di Pace avesse accolto la richiesta, il grado di appello successivo procedeva invece alla sua riformulazione in quanto non sarebbe stato provato che l'ente avesse disposto un numero insufficiente di abbattimenti e quindi che non avesse adottato idonee misure.

Parimenti l’assenza di segnaletica, recinzioni o altre misure rientranti nell’arredo stradale non sarebbe di competenza della Regione ma della Provincia, all'epoca dei fatti unico proprietario della strada.

Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione?

Con la sentenza n. 31330/2023 del 10/11/2023 la Cassazione ha definitivamente chiuso ogni dubbio al riguardo sancendo il principio per cui, diversamente dal passato, la Regione può ben essere chiamata a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c.

L'unico modo in cui l'amministrazione può esimersi dalla responsabilità è la dimostrazione del caso fortuito ossia che “la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”.

pubblicato il 16/11/2023

A cura di: Luca Giovacchini

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