La ritenuta d’acconto nei pignoramenti presso terzi

Tra le modalità più frequenti di recupero dei crediti, una volta ottenuto un titolo esecutivo, ad esempio una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, vi è sicuramente il pignoramento presso terzi.

Pignoramento presso terzi

Ricordiamo che, con tale procedura esecutiva, chi è creditore di una somma di denaro da un soggetto debitore, può pignorare le somme a questi dovute da un terzo soggetto, ad esempio a titolo di stipendio (terzo datore di lavoro), pensione (INPS o altro ente previdenziale), o somme giacenti su conto corrente (banca).
Una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento, infatti, il terzo è tenuto per legge a dichiarare se vi sono somme a disposizione e l’ammontare delle stesse; in caso positivo il Giudice, su istanza del creditore procedente, disporrà l’assegnazione delle predette somme al creditore medesimo.
Oggi ci occupiamo di un aspetto particolare del pignoramento presso terzi: l’operatività della ritenuta d’acconto sulle somme assegnate dal Giudice al creditore.

Normativa sulla ritenuta d'acconto

A tal proposito, l’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall’art. 15, comma 2, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che “Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Chiarimenti dell'agenzia dell'entrate

Vediamo cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate in proposito, nel provvedimento del suo Direttore n. 34755/2010.
Innanzitutto si rileva che l’art. 1, comma 1, del Provvedimento citato fa riferimento ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta, chiarisce l’Agenzia, deve pertanto essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti IRPEF.

Casistica

A titolo esemplificativo, se il dipendente (creditore procedente nel pignoramento presso terzi), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore pignorato) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo pignorato) sarà tenuto ad effettuare la ritenta del 20% all’atto del pagamento delle somme assegnate dal giudice in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell’art. 23 DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.
Anche in caso di pignoramento di quote sociali del debitore, la società (terzo pignorato) dovrà applicare la ritenuta d’acconto sugli utili e dividendi assegnati dal giudice al creditore procedente.
Diversamente, se il locatore di un immobile (creditore pignorante), in esecuzione di una sentenza di condanna del conduttore (debitore) al pagamento dei canoni di locazione riesce a pignorarne lo stipendio presso il suo datore di lavoro (terzo pignorato), quest’ultimo non dovrà applicare alcuna ritenuta alla fonte, non rientrando, i redditi da fabbricato, tra quelli assoggettati a ritenuta in base al DPR citato.
Altro caso in cui non va applicata la ritenuta alla fonte riguarda l’ipotesi in cui il terzo pignorato eroghi, a seguito di ordinanza di assegnazione, somme che costituiscono componenti positive del reddito d’impresa, ad eccezione di casi particolari, ad es. nel caso di provvigioni nei rapporti di commissione, oppure di corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore.
Anche nel caso in cui le somme siano erogate dal terzo a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, prodotto una lesione effettiva ed immediata del patrimonio del creditore procedente, la ritenuta d’acconto non deve essere applicata.

Precisazione del creditore

In ordine all’operatività delle predette disposizioni, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in mancanza di apposita dichiarazione da parte del creditore assegnatario delle somme nella procedura esecutiva, quindi di specificazione circa l’applicabilità o meno della ritenuta, il terzo è tenuto ad effettuarla sempre, per ragioni di semplificazione.
Alla luce di tale precisazione, pertanto, è bene che il creditore, una volta effettuato il pignoramento presso terzi e ottenuta l’ordinanza di assegnazione delle somme, verifichi esattamente se il suo caso rientri o meno tra le ipotesi previste dal DPR 600/73 e lo specifichi al terzo, come esplicate nella circolare oggi esaminata, onde evitare decurtazioni non dovute.

pubblicato il 20/12/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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