Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.9.21 è stato pubblicato il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, recante “ Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, in vigore dal 22 settembre.
Obbligo di certificazione per i lavoratori
Il provvedimento introduce l’obbligo della cosiddetta “certificazione verde” o “green pass” per i dipendenti sia del settore pubblico che privato, con previsione di sanzioni in caso di inosservanza agli obblighi previsti, salvi i casi di soggetti esentati per motivi di salute.
In pratica, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, avranno l’obbligo di esibire, su richiesta del datore di lavoro, la certificazione verde Covid-19.
Il Green pass sarà obbligatorio anche per coloro che svolgono attività di volontariato, o prestano attività di formazione e collaborazione presso le strutture del settore pubblico o privato.
Ciascun datore di lavoro individua i responsabili delle verifiche, da potersi effettuare anche a campione, in conformità con le linee guida dettate dal Governo.
Dipendenti della p.a.
Per il settore pubblico, i dipendenti che abbiano comunicato di non essere in possesso del Green pass, o di cui sia stato accertato il mancato possesso, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata, tuttavia, non sono dovuti la retribuzione e altri compensi o emolumenti.
In caso di accertamento, inoltre, del mancato possesso della certificazione, è prevista una sanzione da € 600 ad € 1.500; la sanzione viene applicata dal Predetto, su comunicazione da parte dell’incaricato dell’accertamento.
Magistrati e personale giudiziario
L’obbligo della certificazione verde vale, nello stesso periodo, anche per i magistrati di ogni giurisdizione, nonché per i giudici onorari; sono previste le conseguenze anzidette per i casi di mancato possesso del green pass, mentre il responsabile delle verifiche è individuato nel procuratore generale presso la Corte d’Appello d’appartenenza.
L’obbligo di esibire il Green pass non è esteso agli altri soggetti che accedono ai tribunali, tra cui gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
Dipendenti privati
Per quanto concerne i lavoratori del settore privato gli obblighi sono analoghi a quelli previsti per il settore pubblico, con la particolarità che, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.