Privacy e minori

Con un comunicato stampa del 25 agosto 2020 il Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione dei giornalisti sul dovere deontologico di tutela della privacy dei minori; l’occasione è data da episodi recentemente verificatisi di esposizione di minori sui mezzi di informazione, anche in occasione di resoconti relativi alle vacanze estive.
Il Garante osserva che, al fine di tutelare la personalità dei minori, è richiesta l'adozione di particolari cautele volte ad evitare di esporli alla diffusione delle informazioni che li riguardano, ivi compresa la loro immagine, con conseguenze negative che possono riverberarsi sul loro sviluppo sereno all'interno del proprio contesto di vita.

Diritto alla riservatezza

In particolare, il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; anche qualora, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, in conformità delle regole deontologiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019.
Tra le regole deontologiche, l’art. 7 disciplina la tutela del minore, stabilendo anzitutto che al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione; la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
Lo stesso articolo, inoltre, prevede che il diritto del minore alla riservatezza debba essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Carta di Treviso

Quest’ultimo documento è un protocollo firmato il 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro, al fine di disciplinare i rapporti tra informazione e diritti dell'infanzia, salvaguardando, da una parte, il diritto di cronaca, dall’altro i diritti dei minori all’identità ed alla personalità.
La Carta è stata integrata dal Vademecum del 25 novembre 1995, mentre il 30 marzo 2006 è stata aggiornata estendendo la tutela dei minori ai mezzi di comunicazione digitali e, dal febbraio 2016,  essa è parte integrante del «Testo unico dei doveri del giornalista».
Tornando al regolamento di deontologia pubblicato nel 2019, l’art. 8 prevede che, al fine di tutelare la dignità delle persone, salva l'essenzialità dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell´immagine.
Inoltre, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell´interessato, né con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Essenzialità dell’informazione

L’art. 6 fa leva, ancora, sull’essenzialità dell’informazione, stabilendo che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti; tuttavia, la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

pubblicato il 24/09/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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