Revoca della patente e circolazione su veicolo sottoposto a fermo amministrativo

tizio che alza le mani in quanto fermato dalla polizia

Cos'è la revoca della patente?

La revoca della patente è una sanzione amministrativa che comporta il ritiro definitivo della licenza di guida. Con tale atto si impedisce, di fatto, al titolare di continuare a guidare veicoli a motore.

La norma di riferimento che disciplina la revoca della patente è l'art. 219 c.d.s. il quale determina che tale provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (la Motorizzazione) o dal Prefetto a seconda dei casi, il quale, previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.

Quali sono i casi più frequenti di revoca?

Le casistiche di assoggettamento più frequenti di revoca della patente possono essere cosi riassunte:

  • guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti ove il conducente viene sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se è recidivo in un periodo di due anni con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l;
  • reati stradali gravi come l'omicidio stradale ovvero lesioni personali stradali gravi o gravissime derivante dall'aver cagionato un sinistro con dolo o colpa;
  • recidiva in violazioni quali la sospensione della patente ovvero l'aver superato il limite di velocità di oltre 40 km/h per più di due volte nell’arco di due anni;
  • violazione di norme specifiche per conducenti professionali ad esempio per autisti di mezzi pubblici o pesanti.

Sanzionando in definitiva solo comportamenti che possono mettere a rischio la vita propria e altrui ecco che la revoca della patente, nei casi sopra rappresentati, appare quindi come un atto “punitivo” accessorio finalizzato a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

Cos'è il fermo amministrativo e quando viene emesso?

Col fermo amministrativo le amministrazioni o gli enti pubblici effettuano la riscossione coattiva di crediti insoluti, mediante appunto un “fermo” da emetter su di un bene mobile registrato del debitore.

Il provvedimento influisce sulla possibilità di utilizzo e di disposizione del veicolo il quale non potrà più circolare né essere compravenduto ovvero ancora demolito o radiato. Il proprietario potrà riacquistare la piena disponibilità solo a seguito del pagamento di quanto dovuto oppure dopo averlo revocato a seguito di un ricorso.

Per disporre il fermo, dopo l'emissione della cartella esattoriale viene inviato un sollecito di pagamento, seguito in genere da un preavviso di fermo.

Cosa succede in caso di utilizzo di un bene sottoposto a fermo?

Chi circola con l’auto sottoposta a fermo viene punito con:

  • una sanzione amministrativa che può variare da 1.984 a 7.937 euro;
  • la confisca del veicolo.

Sino alla pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza n. 52/2024 la norma prevedeva un tempo anche l’automatica revoca della patente.

Per quale motivo non può essere revocata in automatico la patente?

La Corte Costituzionale con la citata sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo che prevedeva la revoca automatica della patente in caso di violazione degli obblighi del custode del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

La norma legava automaticamente la condotta di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro alla sanzione accessoria della revoca del titolo di guida, senza considerare però la possibile eterogeneità di ragioni sottese alla condotta integrante l’illecito amministrativo. Tale automatismo impediva al prefetto e al giudice di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita e del lavoro.

Pertanto, la Corte ha concluso che ciò costituisce una violazione dell’art. 3 Cost. per mancanza di proporzionalità della sanzione amministrativa. Ha quindi adottato una pronuncia sostitutiva, trasformando la revoca della patente da sanzione da automatica ad applicabile, in ipotesi, previa valutazione del caso concreto da parte del prefetto (e del giudice, in caso di impugnazione).

pubblicato il 30/05/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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