Atti emulativi: la condotta vietata al proprietario

Il diritto di proprietà è pienamente tutelato dal nostro ordinamento, innanzitutto a livello costituzionale, dove all’art.42 della Costituzione è garantito in forma privata e pubblica; inoltre esso è diffusamente disciplinato dal codice civile, che dedica l’intero libro III a tale diritto, agli artt. 810 e seguenti, nonché nel codice di procedura civile laddove sono disciplinate le azioni giudiziarie a tutela della proprietà e del possesso.

LIMITI LEGISLATIVI

Ampia tutela, dunque, per il diritto di proprietà, benchè contemperata da una serie di limiti imposti dalla legge, al fine di impedire che l’esercizio del diritto cagioni un danno o anche solo uno sconfinamento nel campo dei diritti altrui: alla base vi è il generale principio, fondamentale per il nostro ordinamento, del “neminem laedere”, tradotto letteralmente dal latino “non offendere nessuno” che, posto al fondamento della responsabilità civile, caratterizza ogni tipo di condotta legittima. 

ART- 833 C.C. – DIVIETO DEGLI ATTI EMULATIVI

Uno di questi limiti all’esercizio del diritto di proprietà è contenuto nell’art.833 del codice civile, secondo cui il proprietario non può compiere atti con l’esclusivo scopo di nuocere o recare molestia ad altri. La norma appena richiamata vieta i cosiddetti “atti emulativi”, cioè quegli atti che esprimono non l’esercizio del diritto di proprietà ma piuttosto un abuso del diritto stesso; come ha avuto modo di chiarire più volte la Corte di Cassazione affinchè l’atto sia vietato è necessario che ricorrano i seguenti due elementi.
Il primo ha carattere oggettivo ed è la mancanza di interesse da parte del proprietario che lo compie; il secondo, di carattere soggettivo, è la volontà di procurare un nocumento a terzi.     
Qualche esempio, sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, chiarirà meglio la distinzione tra comportamenti vietati ed atti leciti da parte del proprietario.

IL RECENTE ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

In una pronuncia del marzo 2012, la Suprema Corte ha specificato che è riconducibile alla categoria dell'atto emulativo ex art. 833 c.c. l'azione del proprietario di un fondo che installi sul muro di recinzione comune un contenitore somigliante ad una telecamera nascosta tra gli alberi e posto in direzione del balcone del vicino, mentre  “ è da escludere la natura meramente emulativa nella condotta del vicino che, sul proprio fondo, sostituisce una siepe con un muro di cemento, opposto alla cancellata della villa prospiciente, se, anche alla luce dei pregressi rapporti di vicinato, sussistente una volontà - legittima - di precludere ai vicini l'inspectio nel proprio fondo (Cass. 7 marzo 2012 n. 3598). 

ABUSO DEL DIRITTO TRA CONDOMINI

In tema di rapporti condominiali, con la recente sentenza n.1209 del 22 gennaio 2016, la Corte ha affermato che  “ è legittima e non configura abuso del diritto la pretesa del condomino al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’assemblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima, essendo irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomini – nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamiliari – delle opere necessarie a tale ripristino, sia l’eventuale possibilità per il condomino di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo”.

APPREZZABILE INTERESSE DEL PROPRIETARIO

La valutazione circa la lesività dell’atto, pertanto, dovrà prendere in considerazione gli interessi alla base dell’atto stesso, la loro apprezzabilità ed utilità per chi li compie; in mancanza di interesse apprezzabile, laddove emerga la volontà esclusiva di recare un pregiudizio ad altri, la condotta potrà essere ritenuta emulativa, dunque dovrà essere fatta cessare, con l’obbligo per il soggetto responsabile di rimuovere le eventuali opere pregiudizievoli e, ove richiesto, risarcire il danno cagionato.

pubblicato il 21/04/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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