Le banche dati telematiche per agevolare il recupero dei crediti insoluti

Argomento spesso dibattuto è la difficoltà, per il creditore il cui diritto sia stato accertato giudizialmente, con sentenza o decreto ingiuntivo esecutivi, di ottenere dal debitore quanto legittimamente preteso, a causa, da un lato, delle lungaggini processuali, dall’altro della facilità, per il debitore, di alienare il proprio patrimonio nel tempo necessario al creditore a svolgere le azioni giudiziarie a tutela del suo diritto.

Ulteriore ostacolo è quello di reperire informazioni patrimoniali utili nella fase esecutiva, al fine di poter procedere al pignoramento dei beni e dei crediti del debitore che si rifiuti di adempiere spontaneamente ai suoi obblighi.      

VERIFICHE PATRIMONIALI

Il creditore, infatti, con l’ausilio del proprio avvocato o altro consulente, può verificare la presenza di beni immobili o beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, barche, etc.) estraendo le relative certificazioni o visure dai Pubblici Registri, rispettivamente Conservatoria, Catasto e P.R.A, anche tramite collegamento on-line ai siti delle Amministrazioni interessate o dei fornitori di teli servizi.
Importante fonte di informazioni patrimoniali è il anche il Registro Imprese della Camera di Commercio, da cui rilevare i dati di un’impresa, l’esistenza di protesti, la titolarità di cariche sociali e quote societarie in capo ad un soggetto.

Se, tuttavia, le informazioni così assunte consentono di agire pignorando i beni del debitore ( immobili, autoveicoli, partecipazioni sociali) a lui intestati è anche vero che questo tipo di procedure spesso si rivela eccessivamente oneroso per il creditore – soprattutto nei casi di credito di modesto importo – oltre a non assicurare un esito della procedura favorevole, per la difficoltà di vendita all’asta dei beni pignorati.

Allo scopo di rendere più efficaci le procedure esecutive, quelle cioè attraverso le quali si pignorano i beni del debitore inadempiente, il legislatore è intervenuto di recente con la Riforma della giustizia civile, di cui alla l. 10/11/2014 n. 162, nella quale – tra l’altro – sono state apportate modifiche al codice di procedura civile nella parte che disciplina la fase esecutiva.

L’ART. 492 BIS C.P.C.

Tra queste innovazioni vi è l’introduzione dell’art. 492 bis c.p.c., che detta disposizioni per la “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.
Si tratta di una importante novità per il nostro ordinamento, in quanto con essa si vogliono rafforzare i poteri dell’ufficiale giudiziario, organo preposto al compimento degli atti esecutivi su istanza del creditore, al quale viene data la possibilità di accedere telematicamente alle banche dati delle pubbliche amministrazioni.

ACCESSO ALLE BANCHE DATI TELEMATICHE DA PARTE DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

In particolare, la norma citata consente all’Ufficiale giudiziario, che sia stato previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza del creditore procedente, di collegarsi telematicamente alle banche dati dell’agenzia delle entrate, del P.R.A. e degli enti previdenziali, per estrarre dati contenenti informazioni relative al patrimonio del debitore.
Una volta ottenute queste informazioni l’art. 492 bis c.p.c. prevede che l’ufficiale giudiziario possa procedere d’ufficio al pignoramento delle cose individuate, senza, cioè, attendere un atto di impulso da parte del creditore richiedente.

Vi è da dire, peraltro, che tale norma non ha ricevuto piena attuazione, poiché, allo stato, gli Ufficiali Giudiziari non sono stati ancora messi in condizione di poter accedere direttamente alle banche dati telematiche e si è in attesa dei decreti attuativi che consentiranno la realizzazione di tali funzioni.

ACCESSO DIRETTO DEL CREDITORE PROCEDENTE

In attesa che ciò avvenga, è possibile, per il creditore procedente, tramite difensore, previa istanza al Presidente del Tribunale competente, richiedere direttamente ai gestori delle banche dati , in particolare Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali, l’accesso agli archivi dell’anagrafe tributaria, in particolare l’archivio dei rapporti finanziari, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini esecutivi, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

L’istanza, al Presidente del Tribunale prima, poi agli enti interpellati, dovrà essere corredata dei titoli necessari a comprovare il proprio diritto a procedere esecutivamente nei confronti del debitore.
Una volta ottenute le informazioni dagli Uffici amministrativi interrogati il creditore, tramite difensore, dovrà comunque rivolgersi agli Ufficiali Giudiziari per la notifica dell’atto di pignoramento dei beni così individuati.

pubblicato il 04/05/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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