La crisi da sovraindebitamento

Le difficoltà economiche che il nostro Paese ha attraversato negli ultimi anni, e che ancora attraversa, hanno moltiplicato il numero di imprese poste in liquidazione ed assoggettate a procedure fallimentari, nonché fatto lievitare il numero di soggetti, anche non imprenditori, che hanno fatto ricorso a finanziamenti e prestiti per far fronte al pagamento dei debiti. La crisi economica ha danneggiato anche i creditori, sia privati che pubblici, esposti sempre più al rischio d’insolvenza da parte dei loro debitori.

LEGGE N. 3/2012

Per tentare di arginare questi problemi il nostro legislatore, con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, successivamente modificata, ha introdotto alcuni strumenti giuridici per consentire al debitore “sovraindebitato” di ridurre gradualmente la propria esposizione ed ai creditori di ottenere un soddisfacimento – seppure parziale – del proprio credito, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.
Vediamo in estrema sintesi cosa prevede la l. 3/2012.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E PIANO DEL CONSUMATORE

Le procedure introdotte dalla legge sono l' “accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti” sulla base di un piano proposto dal debitore ed il “piano del consumatore”.
Alla prima possono accedere coloro che svolgono attività di impresa, alla seconda i soggetti definibili “consumatori”, i cui debiti, cioè, non derivano dallo svolgimento di attività imprenditoriale.
Entrambe le procedure si svolgono sotto il controllo del Tribunale competente per territorio, con l’ausilio di un professionista abilitato (notaio, avvocato, commercialista) o di un Organismo di composizione della crisi autorizzato (es. Ordine degli Avvocati, Camera di commercio).
Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

PROCEDURA DINANZI AL TRIBUNALE

La procedura intesa all'accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza, comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. Analogo scopo ha la procedura di composizione del piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del tribunale.
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia fattibile.

Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione da parte del Tribunale, con caratteristiche diverse e seconda che si tratti di proposta di accordo o piano del consumatore.
La proposta di accordo comporta che il Tribunale ordini determinate forme di pubblicità. Il Tribunale provvede quindi  all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti.
L'omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso.
Il giudice omologa il piano quando:
•    verifica  la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti;
•    esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
•    esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

CONTESTAZIONI DEI CREDITORI

Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

CESSAZIONE DELL’ACCORDO E DEL PIANO

Sono previsti vari casi in cui gli effetti dell'accordo o della omologazione cessano ed in alcuni di questi la conseguenza può essere la conversione automatica della procedura di composizione della crisi nella più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore.
Le ipotesi principali riguardano il mancato pagamento alle scadenze previste, da parte del debitore, delle somme previste negli accordi omologati ed il compimento, sempre da parte del debitore, di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori durante la procedura.

pubblicato il 07/05/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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