Le società a responsabilità limitata semplificata

Il nostro legislatore, nel 2012, ha affiancato alla figura della s.r.l., definita agli art. 2462-2463 del codice civile, la società a responsabilità limitata “semplificata” (s.r.l.s.), introducendo, con la l. 27/12, successivamente modificata dalla l. 99/2013, l’art. 2463 bis c.c..

L'intento era quello di favorire la ripresa economica, fornendo, soprattutto ai giovani, uno strumento duttile per costituire un’impresa, a costi ridotti.

REQUISITI

I requisiti principali della s.r.l.s., nel testo introdotto nel 2012, erano: l’età inferiore ai 35 anni dei soggetti costituenti la società, il versamento di un capitale sociale di ammontare pari ad almeno 1 euro ed inferiore ai 10.000 euro, l’adozione di un modello standard di atto costituivo elaborato dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia.

Il primo requisito, legato all’età dei soci, è successivamente stato soppresso con la l. 99/2013, che ha, pertanto, esteso i benefici della s.r.l.s. a chiunque, purchè persone fisiche; restano, escluse, pertanto, le persone giuridiche (società, enti, fondazioni, etc.), che non possono acquisire partecipazioni nelle s.r.l.s..

Vediamo, dunque, quali sono i vantaggi della costituzione di questo tipo di società.

ESENZIONE DAI DIRITTI NOTARILI

Il primo è dato dall’agevolazione dei costi previsti per la costituzione dinanzi al notaio: le s.r.l.s, infatti, sono esenti dai diritti notarili, normalmente dovuti per la costituzione delle società, pur dovendo in ogni caso essere sostenuti i costi per le imposte di registro.

L’atto costitutivo, infatti, che dovrà rivestire la forma dell’atto pubblico o dell’atto unilaterale (in caso di società unipersonale, v. infra) dovrà essere registrato presso Il Registro delle Imprese, previo pagamento delle imposte dovute per l’iscrizione.

La semplificazione in fase di costituzione è data anche dall’obbligo di adottare il modello standard di atto costitutivo già tipizzato a livello ministeriale, consultabile e scaricabile on line sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

CAPITALE SOCIALE MINIMO

Ulteriore agevolazione è la possibilità di costituire la s.r.l.s. con un capitale minimo, purchè non inferiore ad 1 euro e non superiore a 9.999 euro; la novità prevista per le s.r.l.s., tuttavia, è stata ridimensionata dalla novella legislativa dell’art. 2463 c.c., relativo alle s.r.l. ordinarie, che ha modificato il precedente limite del 10.000,00 euro previsto per la loro costituzione, equiparandolo alla disposizione normativa per le s.r.l.s..

In entrambi i casi, sia per le s.r.l.s. che per le s.r.l. a capitale ridotto, i soci hanno l’obbligo di versare il capitale in denaro interamente all’atto di costituzione; rimangono esclusi, pertanto, i conferimenti in natura e crediti.

Come per le s.r.l. anche per le s.r.l.s. è prevista la costituzione per atto unilaterale, da parte di un unico socio; si avrà, in tal caso, una s.r.l.s. unipersonale, con l’obbligo di farne menzione nell’atto costitutivo e di espressa dichiarazione all’atto dell’iscrizione del registro delle imprese.

AUTONOMIA PATRIMONIALE

Per quanto riguarda l’autonomia patrimoniale, valgono le stesse regole previste per le s.r.l. ordinarie:  la responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata al patrimonio sociale, sul quale possono soddisfarsi i creditori sociali.

In sintesi possiamo concludere che la s.r.l.s., lungi dal costituire una nuova forma societaria, è uno degli strumenti che la politica degli ultimi anni ha introdotto per incentivare l’iniziativa economica privata e favorire la creazione di nuove imprese (“start-up”), dando la possibilità a molti di realizzare un’idea imprenditoriale con investimenti iniziali minimi.

pubblicato il 20/05/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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