L’anatocismo bancario

L'anatocismo bancario indica il fenomeno “dell’interesse sull’interesse” o “interesse composto”, ovvero quella pratica, in uso fino a pochi anni or sono presso quasi tutte le banche italiane, secondo cui gli interessi a debito del correntista venivano liquidati (sul conto) con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale.

Tutto questo provocava un disallineamento nella maturazione degli interessi a debito ed il conseguente fenomeno dell'anatocismo, perché venivano calcolati interessi su interessi.


DIVIETO DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI

Il divieto dell'anatocismo è stabilito dall'art. 1283 del Codice Civile che prevede che gli interessi sugli interessi, in mancanza di usi contrari, sono ammissibili solo dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla loro scadenza, e solo se si tratta di interessi dovuti per almeno 6 mesi.
La normativa concernente la produzione di interessi nell’ambito delle operazioni bancarie è stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore.

T.U. IN MATERIA BANCARIA

In particolare, il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (“Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aveva previsto che il CICR regolasse “modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”. In attuazione di questa norma il CICR aveva provveduto a disciplinare la materia, stabilendo, quale condizione di ammissibilità dell’anatocismo bancario, la previsione di una stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi derivanti sia dalle operazioni a debito sia da quelle a credito.

Più recentemente la norma è stata nuovamente oggetto di interesse da parte del legislatore: dapprima un emendamento approvato nel corso dei lavori parlamentari finalizzati all’emanazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”) ha sostituito il comma 2 dell’art. 120 del TUB. In seguito, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha nuovamente modificato la norma. La legge di conversione ha però cancellato tale previsione tornando alla formulazione precedente dell’articolo 120 TUB.

PROPOSTE DI RIFORMA

Lo scorso agosto la Banca d’Italia ha posto in consultazione la proposta che intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all’articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, il quale disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in particolare che:
•    nel conteggio degli interessi creditori e debitori si applichi la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno;
•    gli interessi maturati non possono produrre interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale (che produce interessi);
•    gli interessi, attivi e passivi, divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto e da questo momento sono considerati alla stregua del capitale.

Questa proposta, una volta emanata in via definitiva, da un lato imporrebbe una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato, vietando la periodicità di computo infrannuale e, dall’altro, consentirebbe di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l’esistenza di due distinte “poste” per somme a credito o a debito, ciascuna contraddistinta da un regime proprio: quanto contabilizzato come interessi rimarrà improduttivo di ulteriori frutti, mentre le somme iscritte a capitale continueranno a produrre frutti.

La recente attenzione alla tematica da parte dell’Autorità di Vigilanza è sicuramente legata alla duplice esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari e di proteggere il consumatore-cliente, debitore della banca, dal rischio di un incontrollato aggravamento dell’impegno assunto al di là di quanto originariamente pattuito, in linea con la disciplina di cui allart. 1283 c.c.. 

pubblicato il 22/05/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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