Le Unioni Civili introdotte dalla legge Cirinnà

 Sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge n. 76 del 20 maggio 2016, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

E' stata così introdotta, per la prima volta nell’ordinamento italiano, la possibilità per le coppie omosessuali di contrarre unione civile, cioè un rapporto affettivo e patrimoniale avente valore legale, che riconosca in maniera ufficiale la loro posizione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Con la stessa legge sono dettate disposizioni che regolano la convivenza di fatto tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso, nonchè disposizioni relative alla possibilità, per i conviventi di fatto, di stipulare “contratti di convivenza”.  
Soffermiamoci sulle disposizioni in materia di unioni civili.

UNIONI CIVILI

L’unione civile tra persone dello stesso sesso viene qualificata come specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La legge dispone che due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; l'ufficiale di stato civile provvede quindi alla registrazione nell'archivio dello stato civile.

CAUSE IMPEDITIVE

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela affinità e adozione); la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'unione civile costituita in violazione di una delle suddette cause impeditive può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.

IMPUGNAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

L'unione civile può altresì essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può inoltre essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune; b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile (esistenza di sentenze di condanna o dichiarazione di delinquenza abituale).

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

RECIPROCI DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

REGIME PATRIMONIALE

Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni; si applicano le disposizioni del codice civile  relative al regime patrimoniale tra coniugi (comunione e separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, impresa familiare).

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile (indennità di mancato preavviso e t.f.r.) devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI

Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile, cioè ordini di protezione contro gli abusi familiari (ordini di allontanamento dalla casa familiare, ordini di intervento dei servizi sociali, accoglienza della vittima presso strutture protette, etc.), norma che viene estesa anche alle unioni civili. 

ADOZIONI

In tema di adozioni la legge precisa che resta fermo quanto previsto e consentito in materia dalle norme vigenti; non vi sono, pertanto, nel testo di legge in esame, disposizioni che estendono il diritto di adozione alle unioni civili. 

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento; l’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La legge entrerà in vigore il tra pochi giorni, precisamente il 5 giugno 2016.

pubblicato il 31/05/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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