Unioni civili e coppie di fatto

Una delle leggi più discusse degli ultimi anni, la recente Legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio e in vigore dal 5 giugno scorso, regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplina le convivenze di fatto e, ovviamente, incide sul loro regime patrimoniale.

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Lo prevede l'articolo 1 della cosiddetta Legge Cirinnà. Gli atti di unione civile vengono certificati da un documento che attesta la costituzione dell'unione.

Il documento deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, i dati anagrafici e alla residenza dei testimoni. A differenza del matrimonio nelle unioni civili non sono previste formule particolari, dunque. L'atto viene semplicemente registrato nell'archivio dello stato civile a cura dell'ufficiale di stato civile. Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. I partner devono contribuire ai bisogni comuni in relazione alla propria capacità lavorativa (professionale o casalinga).

REGIME PATRIMONIALE DELL'UNIONE CIVILE

Il regime patrimoniale dell'unione civile è costituito dalla comunione dei beni e prevede le stesse regole del matrimonio, sempre che la coppia non opti espressamente per la separazione dei beni. In ogni caso, si applicano le disposizioni previste dal codice civile che regolano il regime patrimoniale fra coniugi (fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni). Nel caso di mutuo casa cointestato, per esempio, il partner può applicare la detrazione fiscale del 19% di entrambi se l'altro partner è fiscalmente a suo carico. In caso di decesso di uno dei due partner, quello superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr del partner deceduto e anche all'eredità nella stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio.

SEPARAZIONE

In caso di separazione è sufficiente che i partner, anche disgiuntamente, manifestino la volontà di scioglimento dell'unione dinanzi all'ufficiale di stato civile. Dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione la parte potrà chiedere il divorzio per via giudiziale oppure attraverso la negoziazione assistita, se non è possibile raggiungere un accordo che comunque deve essere sottoscritto davanti all'ufficiale di stato civile. Il partner più “debole” ha diritto agli alimenti e all'assegnazione della casa. In linea generale, la parte che eventualmente paga gli alimenti può detrarre la quota di mutuo dell’ex coniuge dall’assegno, nel caso in cui continui a sostenere la spesa.

CONVIVENZE DI FATTO

Per le coppie di fatto la questione è un po' diversa. Innanzi tutto, a differenza delle unioni civili, la convivenza di fatto può riguardare sia le coppie eterosessuali, sia le coppie formate da due persone dello stesso sesso. La legge definisce infatti i conviventi di fatto, come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

REGOLARIZZAZIONE DELLA CONVIVENZA

La regolarizzazione della convivenza viene richiesta attraverso l'iscrizione all'anagrafe della "convivenza per vincoli affettivi" presso il Comune dove la coppia intende fissare la propria residenza su richiesta del "Soggetto che dirige la convivenza" attraverso la compilazione di un modello di dichiarazione di residenza al quale vanno allegati i documenti di identità di entrambi i soggetti.

CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono invece disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che, così come le sue modifiche o la sua risoluzione, deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato i quali devono attestarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Per acquisire efficacia nei confronti dei terzi, il notaio o l'avvocato devono iscrivere il contratto all'anagrafe di residenza dei conviventi. I conviventi possono scegliere il regime di comunione dei beni previsto dal codice civile per il matrimonio od optare per una diversa regolamentazione dei propri rapporti economici e patrimoniali, per esempio indicando in modo dettagliato quali spese devono considerarsi condivise e secondo quali proporzioni.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Il contratto, per legge, non deve essere sottoposto a termini o vincolato al rispetto di particolari condizioni.

pubblicato il 30/06/2016

A cura di: Giuliana Liotard

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