Detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici

Il beneficio sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è regolato dall'art. 16 bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).

La Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% delle spese effettuate per gli interventi di riqualificazione energetica ed ha introdotto alcune novità estendendo l’agevolazione all’acquisto, all'installazione e alla messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative nonché agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

ALTERNATIVE

In alternativa alla detrazione è prevista la possibilità per i contribuenti incapienti che si trovino in regime reddituale non tassabile, di cedere il corrispondente credito ai fornitori esecutori dei lavori. L'opzione vale esclusivamente per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

In sintesi, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e per il miglioramento termico dell’edificio, per la riduzione della trasmittanza termica, per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

RIPARTIZIONE

Le detrazioni, che vanno ripartite in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nella misura del 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 e del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi sulle singole unità immobiliari e peri interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali o che riguardino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie, salvo ulteriori proroghe.

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici o su parti di essi esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'esercizio dell’attività d’impresa o professionale. La prova dell’esistenza dell’edificio è data dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate su immobili in corso di costruzione .

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se gli interventi realizzati rientrano nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico ma anche in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, spetterà al contribuente la scelta di fruire per le medesime spese dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.

LIMITI DI DETRAZIONE

 La detrazione massima varia per tipologia di intervento. Per la qualificazione energetica di edifici esistenti la detrazione massima prevista è di 100mila euro. Per interventi sull'involucro degli edifici (per esempio per pareti, finestre ed infissi su edifici esistenti e per l'installazione di pannelli solari, così come per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari , per quest'ultimo intervento limitatamente agli anni 2015 e 2016), la detrazione massima è prevista è di 60mila euro.

Invece, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e messa a punto del sistema distribuzione e per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, il limite di spesa agevolabile è di 30mila euro.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Dovrà essere acquisita l’asseverazione che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario. In alcuni casi, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori. Ciò vale nel caso di interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le installazioni di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW. L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Nelle ipotesi di auto-costruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.

E' necessario acquisire anche l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa agli interventi che riguardano la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli solari. La scheda deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

DOCUMENTI DA TRASMETTERE

 Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” e non con quello di effettuazione dei pagamenti. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa.

Non è ritenuta valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La documentazione deve essere inviata telematicamente attraverso il sito internet dell’Enea o a mezzo raccomandata con ricevuta semplice nel caso in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.

pubblicato il 02/07/2016

A cura di: Giuliana Liotard

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)