Decreto Fiscale: congedi parentali e Fondo per gli assegni di mantenimento

legge

Tra le misure introdotte dal D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, il cosiddetto Decreto Fiscale, ve ne sono alcune in materia di lavoro; tra di esse l’art. 9 detta la disciplina dei congedi parentali dei lavoratori costretti ad astenersi a causa del contagio da Covid dei figli minori.

Lavoratori dipendenti

In particolare, è previsto che il lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente infraquattordicenne, alternativamente all'altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell’assenza da scuola del figlio, per la quarantena a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, sia per contagio diretto che per contatto con un positivo. Al lavoratore che si astiene per i motivi anzidetti viene riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Figli disabili

In caso di genitori con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 104/1992, la possibilità di astenersi dal lavoro prescinde dall’età del figlio.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, di cui agli art. 32 e 33 del T.U. di cui al d.lgs.n.151/2001 già fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa del figlio, possono essere convertiti, su istanza del lavoratore, nel congedo predetto.

Figli fra 14 e 16 anni

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, l’astensione è prevista senza diritto alla retribuzione e all’indennità, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; nel periodo di astensione l'altro genitore non puo' fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori infraquattordicenni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo degli stessi benefici.

Lavoratori autonomi

Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, genitori di figli infraquattordicenni, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata di astensione, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

Stessa indennità è prevista per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera, a seconda della tipologia di lavoro svolto.

Fondo per il pagamento degli assegni di mantenimento

Altra misura di sostegno per il lavoratori che abbiano visto ridotto il proprio reddito a causa della pandemia, i quali non abbiano potuto far fronte al versamento dell’assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione, è l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Condizione per potervi accedere è di aver cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni, oppure di aver subito la riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Il Ministero, su domanda dell’obbligato, potrà provvedere all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore richiedente, nei limiti e modalità che verranno stabiliti con successivo decreto. Rimaniamo, dunque, in attesa dei successivi provvedimenti attuativi.

pubblicato il 03/01/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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