Assegno temporaneo per i figli

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La legge n.112/2021 di conversione del D.L. n.79/2021, entrato in vigore il 9 giugno 2021, ha introdotto l’assegno temporaneo per i figli, relativamente al periodo 1 luglio - 31 dicembre 2021, in attesa dell’applicazione, prevista a partire dal 2022, dell’assegno unico e universale. Quest’ultimo, inizialmente previsto già per il 2021, poi prorogato, è destinato a sostituire le diverse misure di sostegno alla famiglia, come l’assegno al nucleo familiare, le maggiorazioni per i figli a carico e le detrazioni fiscali in materia.

Vediamo in cosa consiste, dunque, l’assegno temporaneo per i figli e quali sono i beneficiari del provvedimento legislativo.

Destinatari e requisiti

Cominciamo col dire che si tratta di una misura destinata ai lavoratori autonomi, non percettori dell’assegno al nucleo familiare (ANF) spettante in busta paga ai lavoratori dipendenti.

Gli altri requisiti per poter accedere alla misura sono i seguenti: avere a carico figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo; essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

I requisiti sono cumulativi e devono sussistere non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche per tutta la durata della misura, cioè fino al 31 dicembre 2021.

Limiti di reddito e compatibilità

Per quanto riguarda i limiti reddituali per avere diritto al beneficio, occorre far riferimento all’indicatore ISEE che, se superiore a € 50.000, non consente di ottenerlo; con ISEE fino ad € 7.000 il beneficio spetta interamente, cioè € 167,50 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e € 217,80 per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi; con l’aumentare del valore ISEE l’importo del beneficio decresce, come da tabella allegata al D.L. 79/2021; in caso di figli disabili gli importi vengono aumentati di € 50.

L'assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza, con l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'art.65 della Legge 448/98, con l’assegno di natalità di cui all'art.1, comma 125, della Legge 190/2014 e con il “premio alla nascita” di cui all'art.1, comma 353, Legge 232/2016, nonché con le altre misure di sostegno alla famiglia, come le detrazioni fiscali per i figli a carico; non è, invece, compatibile con l’assegno al nucleo familiare spettante ai lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda la domanda per ottenere il beneficio, essa va presentata online tramite il portale INPS, oppure tramite CAF o patronati.

pubblicato il 23/12/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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