Nuovo Testo Unico sull’imposta di registro, rinvio al 2027

chiave con simbolo cuore vicino a modellino casa su prato

Slitta al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico sull’imposta di registro, previsto dal Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 200/2025). A stabilirlo il Consiglio dei Ministri ai fini di assicurare un passaggio più fluido alle nuove norme fiscali e consentire agli operatori del settore di adattarsi alle modifiche richieste.

Il Testo Unico si propone di semplificare e razionalizzare il sistema dell'imposta di registro, che è fondamentale nelle transazioni immobiliari e in altri atti giuridici. La riforma ha l'obiettivo di riunire e semplificare le regole su questo tributo, rendendo più facili e comprensibili le procedure per i contribuenti.

Il rinvio dell'entrata in vigore è stato accolto positivamente poiché consente un approfondimento delle disposizioni e la preparazione adeguata da parte di tutti gli attori coinvolti. I prossimi mesi serviranno infatti ad affrontare eventuali criticità e a migliorare l'attuazione delle nuove regole.

Quando entrerà in vigore, il nuovo Testo Unico avrà un forte impatto sul sistema fiscale italiano. Si prevede che porterà, infatti, benefici sia ai contribuenti, rendendo le procedure più semplici, sia all'amministrazione fiscale, migliorando l'efficienza nella gestione delle tasse.

Cos'è l’imposta di registro?

L'imposta sulla registrazione degli atti è disciplinata dal Dpr n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro). Ha un duplice obiettivo: fornire un’entrata fiscale e remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati, conservando traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica.

La registrazione di un atto viene chiesta in determinati casi. Così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, vanno infatti registrati:

  • gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;
  • gli atti formati all'estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi;
  • i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);
  • i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Non vige l’obbligo per gli atti e i documenti formati per l'applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Qual è la modalità di registrazione?

Gli atti che devono essere registrati possono essere presentati per la registrazione in due modi: "in termine fisso" o "in caso d'uso". L'espressione "in termine fisso" indica che la registrazione deve essere richiesta entro un certo numero di giorni specificato. La registrazione “in caso d'uso”, invece, avviene quando l'atto viene depositato per essere utilizzato nelle procedure amministrative presso le cancellerie giudiziarie o le amministrazioni statali e locali, nonché dai rispettivi organi di controllo.

Gli atti che rientrano, dunque, nella registrazione in caso d'uso non necessitano di registrazione automatica, ma diventano obbligatori se il contribuente deve utilizzarli per scopi previsti dalla legge. In ogni caso, anche se non c'è obbligo, chiunque abbia interesse può richiedere la registrazione di un atto in qualsiasi momento, pagando l'imposta corrispondente.

Acquisto di immobili e principio di alternatività tra Iva e imposta di registro

Quando si acquista un immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto. L'imposta di registro è un'alternativa all'Iva. Gli atti soggetti a Iva non devono pagare l'imposta di registro, ad eccezione delle disposizioni relative alla locazione e alla cessione di fabbricati da parte di imprese costruttrici. Il principio di alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro è stabilito dall'articolo 40 del Testo Unico dell'imposta di registro.

Per approfondire il ruolo del notaio nella gestione di imposte e registrazioni, consulta le guide specializzate su imposta di registro e atti notarili o le novità fiscali 2027. [web:160]

pubblicato il 12/02/2026

A cura di: Tiziana Casciaro

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