Dopo di noi: la legge che protegge i disabili gravi

E’ stata pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 la Legge 22 giugno 2016, n. 112, che detta “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare”, denominata legge “Dopo di noi”.
La finalità è quella di disciplinare  misure  di  assistenza,  cura  e protezione nel superiore  interesse  delle  persone  con  disabilita' grave, non determinata dal naturale  invecchiamento  o  da  patologie connesse alla  senilita',  prive  di  sostegno  familiare  in  quanto mancanti di entrambi i genitori o perche'  gli  stessi  non  sono  in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,  nonche'  in  vista del venir meno del  sostegno familiare,  attraverso  la  progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita  dei   genitori.

FONDO PER L’ASSISTENZA DEI DISABILI GRAVI

Per il raggiungimento di tale finalità e' istituito  il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del sostegno familiare. La  dotazione  del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016,  in  38,3milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni  di  euro  annui  a decorrere dal 2018. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a  carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti che saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno le Regioni ad adottare indirizzi di programmazione e definire  i criteri  e  le  modalita'  per  l'erogazione  dei  finanziamenti e la revoca degli stessi.

FINALITA’ DEL FONDO

Il Fondo e' destinato,  in  particolare,  ai seguenti scopi: a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita' in abitazioni o gruppi-appartamento  che  riproducano  le  condizioni abitative e relazionali della casa  familiare  e  che  tengano  conto anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie,  al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave; b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale,  interventi per la permanenza  temporanea  in una soluzione abitativa extrafamiliare per far  fronte  ad  eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della  volonta'  delle  persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di  chi  ne tutela gli interessi;    c) realizzare interventi innovativi  di  residenzialita'  per  le persone con disabilita' grave,  volti alla creazione di soluzioni  alloggiative  di  tipo  familiare  e  di co-housing, che possono  comprendere  il  pagamento  degli  oneri  diacquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per  il  funzionamento  degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto  tra  persone con disabilita'; d) sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di  abilitazione  e  di  sviluppo delle competenze per la gestione  della  vita  quotidiana  e  per  il raggiungimento del  maggior  livello  di  autonomia  possibile  delle persone con disabilita' grave.

TRUST DESTINATI A FAVORE DEI DISABILI GRAVI

La legge, inoltre, prevede sgravi fiscali ed incentivi economici per che investe a favore di queste categorie, come ad esempio l’aumento dell'importo dei  premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte  finalizzate alla  tutela  delle  persone  con  disabilita'  grave, elevato da 530 a 750 euro.
E’ dedicata, infine, una particolare attenzione all’istituto giuridico del trust mediante il quale vengono conferiti beni destinati all’assistenza ed alla tutela dei diritti dei disabili gravi.
Viene previsto, infatti, che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da  vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituiti in favore delle persone con disabilita' grave,  sono  esenti  dall'imposta  sulle  successioni  e   donazioni.

ART. 2645-TER C.C.

Si ricorda che l’art. 2645-ter c.c. dispone che “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
In sostanza, con gli atti di cui trattasi è possibile costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del conferente, assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale distinta rispetto alla restante parte del suo patrimonio, proprio in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l’esecuzione della formalità di trascrizione.

INCENTIVI FISCALI

In generale, la legge 112/2016 stabilisce che tutte le esenzioni e le agevolazioni previste dalla legge sono ammesse a condizione che il trust o il complesso di beni destinati persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle  persone disabili, in  favore  delle  quali  sono  istituiti; la suddetta  finalita'  deve  essere  espressamente  indicata  nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o  nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
In caso di conferimento di immobili e  di  diritti  reali  sugli stessi nei trust i Comuni possono stabilire aliquote ridotte,  franchigie o esenzioni.
Infine, la legge prevede che alle erogazioni liberali, alle donazioni e  agli  altri  atti  a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust si applicano  le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80,  e  i  limiti  ivi  indicati   sono   elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

pubblicato il 11/07/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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