Separazione e divorzio semplificati: escluso l’intervento del procuratore

In altro articolo, pubblicato su questo sito nel mese di luglio ’16, ci siamo occupati della novità legislativa introdotta dal D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito nella L. 10/11/2014, n. 162, con cui è stata disciplinata la  procedura semplificata di separazione o di divorzio in Comune; si tratta di una procedura stragiudiziale, che – a differenza della separazione e dal divorzio giudiziali – evita ai coniugi di recarsi in Tribunale ed assicura tempi più celeri per ottenere il provvedimento richiesto.

D.L. 132/2014

Si rammentano le condizioni previste dal decreto per questo tipo di procedura:

1) sussistenza di consenso congiunto dei coniugi, dunque si dovrà trattare di separazione consensuale, divorzio congiunto, o accordo di entrambi per la loro modifica;

2) assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti;

3) assenza di patti di trasferimento patrimoniale.

Sull’argomento è intervenuto di recente il Ministero dell’Interno, emanando una circolare, la n. 19/2016, per chiarire un dubbio interpretativo sorto nel corso degli ultimi mesi, relativamente alla possibilità,  per i coniugi che scelgono di dare corso alla procedura semplificata, di farsi assistere e sostituire da un avvocato, come avviene normalmente in Tribunale.

La diatriba è sorta a seguito di un decreto emanato dal Tribunale di Milano il 14 dicembre 2015, con il quale è stato annullato un provvedimento dell'ufficiale di stato civile di un Comune della provincia, che aveva rifiutato di procedere alla separazione, ritenendo che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi, di cui all’art. 12 del decreto legge, non escludesse la possibilità di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale; ciò sulla base dell'argomentazione che la comparizione personale è prevista anche nella procedura giudiziaria ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale.

ART. 12 COMMA 3

L'art. 12 del decreto legge in questione, al comma 3, dispone che "l'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate".

Per sciogliere il dubbio il Ministero dell’Interno ha chiesto un parere giuridico al Ministero della Giustizia, il quale ha precisato che non può costituire argomento decisivo il fatto che la legge sul divorzio preveda (art. 4, comma 7, legge 1°.12.1970, n. 898) che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l'assistenza del difensore.

Infatti, la possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale all’udienza dinanzi al Presidente nel procedimento giudiziale di divorzio, è consentita solo ove soccorrano gravi e comprovati motivi; detta specificazione non è, al contrario, contenuta nella perentoria affermazione del già richiamato articolo 12, comma 3, che non prevede espressamente alcuna alternativa alla comparizione personale innanzi all'ufficiale dello stato civile. 

LA CIRCOLARE 19/2016

Sulla scorta di tale parere, pertanto, il Ministero dell’Interno, con la Circolare richiamata, ha affermato che, allo stato, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati dall'art. 12 del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

La semplificazione, in tal senso intesa, può dirsi pienamente realizzata nella finalità di rendere più celeri e meno dispendiose la pratiche di separazione e divorzio, in linea con le legislazioni più moderne.

pubblicato il 16/12/2016

A cura di: Daniela D'Agostino

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