Usucapione di immobile durante il matrimonio

 L’art. 177 del codice civile elenca i beni rientranti nel regime di comunione legale tra coniugi, tra cui sono compresi tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi assieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali.

Se la norma non presenta difficoltà interpretative rispetto agli acquisti derivanti da atti di compravendita o cessioni qualche dubbio può sorgere riguardo agli acquisti “a titolo originario”, in particolare per l’usucapione.

USUCAPIONE DI BENI

In altro approfondimento si è detto che, tra i modi di acquisto della proprietà il codice civile prevede, all’art. 1158 c.c., la fattispecie dell’usucapione,  che consiste nell’acquisto della proprietà  di un bene, per effetto del possesso continuato ed ininterrotto per un periodo determinato, stabilito, per i beni immobili, in 20 anni.

E’ possibile che un bene venga usucapito da uno dei coniugi ed entri a far parte della comunione legale, dunque venga cointestato? In caso affermativo se i coniugi successivamente si separano il bene usucapito deve essere diviso tra i coniugi o rimane in capo al soggetto che lo ha posseduto ininterrottamente per il periodo necessario all’usucapione?

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Di questa interessante questione si è occupata la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17033 del 11/08/2016, alla quale il ricorrente chiede di chiarire "la specifica questione legata all'ipotesi in cui il possesso del bene abbia avuto inizio prima dell'instaurazione del regime comunitario, ma il termine di perfezionamento della fattispecie acquisitiva sia sopraggiunto durante il matrimonio".

Secondo quanto già affermato in precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte afferma che gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo.

MOMENTO D’ACQUISTO DEL BENE

Ne consegue che il momento determinante l'acquisto del diritto "ad usucapionem" da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s'identifica con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla legge, sicchè viene ricompreso nella comunione legale il bene che sia stato posseduto, per il tempo richiesto dalla legge, da uno o da entrambi i coniugi durante la comunione.

La Cassazione, a tal proposito, ritiene del tutto infondata  la tesi secondo cui il bene andrebbe considerato personale o appartenente alla comunione a seconda che il possesso sia stato esercitato per un più lungo periodo, rispettivamente, al di fuori ovvero all'interno del regime di comunione legale, in quanto così si frazionerebbe il tempo necessario ad usucapire in due periodi.
Nè a diversa conclusione induce la considerazione della cosiddetta "retroattività" dell'usucapione, la quale comporta, piuttosto, l'estinzione di iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario, ma non risolve il problema dell'intestazione esclusiva o della contestazione del bene usucapito in regime di comunione legale, problema che appartiene soltanto alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

CONCLUSIONI

Alla stregua dei richiamati principi, deve allora ritenersi che il momento rilevante per il verificarsi dell'acquisto del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente è quello del compimento del tempo previsto dalla legge per il compimento dell’usucapione; né può tenersi conto dell’eventuale giudizio di accertamento dell’usucapione e della relativa sentenza dichiarativa, in quanto – precisa la Cassazione – gli effetti costitutivi dell’acquisto del bene devono farsi risalire al compimento del periodo del possesso.

Se, pertanto, il periodo prescritto per l’usucapione si compie durante il matrimonio ed il regime patrimoniale scelto dai coniugi è la comunione legale il bene ricadrà in comunione; con la conseguenza che, in caso di successiva separazione, la comunione andrà sciolta  anche relativamente a quel bene. 

pubblicato il 17/01/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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