Equa riparazione per l’irragionevole durata del processo

E’ risaputo che uno dei problemi principali della giustizia italiana è quello della eccessiva durata dei processi, sia in sede penale che in sede civile.

Se si tiene conto, infatti, di tutti i  gradi di giudizio, dal primo grado all’appello per arrivare al giudizio in Cassazione, un processo può durare anche oltre 10 anni; ciò comporta un notevole ritardo nel conseguimento della sentenza da parte di chi legittimamente pretende di essere tutelato nei suoi diritti.

CAUSE DEI RITARDI PROCESSUALI

Il ritardo della giustizia nel nostro Paese è dovuto a diversi fattori, in primo luogo all’eccessivo contenzioso presente in tutto il territorio nazionale, spesso di natura “bagattellare” e scarso rilievo, che grava sui magistrati, numericamente insufficienti a garantire un rapido smaltimento delle cause.

Per tentare di risolvere questo problema – per il quale l’Italia più volte è stata sanzionata dalla Comunità Europea – il nostro legislatore ha volta per volta introdotto riforme ai codici di procedura ed alle leggi in materia di giurisdizione, cercando di individuare soluzioni per abbreviare i termini del processo ed accelerare lo smaltimento delle cause in corso.

RIFORME INTRODOTTE

In tale direzione va l’affiancamento ai magistrati togati dei giudici onorari, come l’introduzione di forme di mediazione obbligatoria presso organismi di conciliazione, nel tentativo di ridurre il carico dei Tribunali; altre riforme hanno riguardato le norme dei codici di procedura, per ridurre i tempi tra un’udienza e l’altra e semplificare le fasi processuali; importante anche l’introduzione del processo “telematico”, mediante il quale gli avvocati ed i magistrati depositano telematicamente gli atti processuali, procedura che riduce i tempi di attesa e snellisce la parte burocratica del processo.
Va detto, tuttavia, che, nonostante gli sforzi e tenuto conto dei miglioramenti conseguiti, il problema della giusta durata del processo – diritto costituzionalmente garantito all’art. 111 Cost. - non è stato ancora risolto.

LA LEGGE PINTO

Il nostro legislatore, questa volta prevedendo un meccanismo di ristoro dei danni delle parti in causa, con la legge n. 89/2001, cosiddetta Legge Pinto, ha introdotto la possibilità – per chi si ritenga danneggiato dall’eccessiva durata del processo in cui è costituito – di agire dinanzi alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice dinanzi al quale si è svolto il primo grado, per l’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e per la quantificazione del relativo indennizzo.

Va detto che, già prima dell’entrata in vigore della legge Pinto, era possibile ricorrere alla Corte europea di Strasburgo, per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento connesso all’irragionevole durata del processo.

Con legge n. 89/2001, successivamente novellata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016),  solo dopo l’esaurimento del ricorso nazionale è possibile adire la Corte europea dei diritti dell’uomo  per la violazione dell’art. 6 della Convenzione (violazione della ragionevole durata del processo) nel termine di quattro mesi dalla data della decisione nazionale definitiva.

DURATA DEL GIUSTO PROCESSO

Ciò premesso, la Legge Pinto stabilisce dei parametri temporali per stabilire quando un processo  può ritenersi di durata ragionevole, individuando i seguenti termini: tre anni per il processo in primo grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio in Cassazione.

Per la fase di esecuzione forzata il procedimento deve concludersi in tre anni, per le  procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo etc.) in sei anni.

In generale, il giudizio – in tutti i suoi gradi – è ritenuto di durata ragionevole se viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

ENTITA' DELL'INDENNIZZO

Riguardo all’entità dell’indennizzo l’art. 2 bis della legge Pinto stabilisce che il giudice liquida, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

Questa, tuttavia, è una regola di massima, alla quale la Corte d’Appello può derogare, tenuto conto di diversi elementi, quali l’esito del processo di cui si discute, del comportamento delle parti e del giudice, della natura degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa.

La misura dell’indennizzo, in ogni caso, non potrà essere superiore al valore della causa di durata irragionevole o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.  

pubblicato il 20/01/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Equa riparazione per l’irragionevole durata del processoValutazione: 5/5
(basata su 1 voti)