Le donazioni indirette: questione rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione

  In altri approfondimenti ci siamo occupati della donazione, soffermandoci sulla fattispecie generale ed in particolare sulle donazioni modali, per le quali si rinvia agli articoli sull’argomento.

Si è detto che la donazione è caratterizzata dallo spirito di liberalità del donante verso il donatario, pertanto è un atto a titolo gratuito, in quanto non prevede un corrispettivo; altro requisito essenziale della donazione è la forma, prevista a pena di nullità, che la legge impone essere quella dell’atto pubblico, dinanzi al notaio ed alla presenza di testimoni.

Altro effetto tipico degli atti di donazione è quello di essere sottoposti a “collazione” ed a possibili azioni di riduzione e revocazione, da parte degli eredi del donante i cui diritti siano stati lesi per effetto delle donazioni compiuti in vita dal donante.

DONAZIONI ATIPICHE O INDIRETTE

Accanto alle donazioni tipiche, così denominate nell’atto stipulato, nella pratica esistono molte forme atipiche o “indirette” di donazioni, non sempre facilmente riconducibili alla fattispecie della donazione, perché caratterizzate da elementi tipici di altri negozi giuridici.

In generale, si ha una donazione indiretta in tutti quei casi in cui si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso “impoverimento” del disponente, senza che tuttavia sia stipulata una donazione formale, vale a dire il contratto nella  forma dell’atto pubblico notarile ricevuto in presenza di due testimoni.

CARATTERISTICHE

La donazione indiretta, pertanto, è caratterizzata dallo spirito di liberalità tipico della donazione ma non riveste la forma solenne prevista dalla legge per le donazioni; nonostante ciò il codice civile, all’art. 809, dispone che tutte le liberalità, anche diverse dalle donazioni tipiche, sono soggette alle stesse disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda gli effetti nei confronti degli eredi legittimi.

La casistica delle donazioni indirette è molto ampia: si va dal negozio misto compravendita-donazione, in cui per il bene oggetto di compravendita è stabilito un prezzo simbolico, a tutti i casi di bene acquistato con denaro versato da terzi (è il tipico caso della casa comprata dal figlio con denaro dei genitori), passando attraverso la fideiussione rilasciata in favore di un soggetto con contestuale rinunzia al diritto di rivalsa, fino alla cointestazione di un bene o di un conto corrente tra due soggetti, uno solo dei quali abbia sopportato l’esborso.

CASI DUBBI

Accanto a questi esempi, nella pratica ci sono numerosi casi in cui non è agevole la distinzione della causa del negozio, dunque non è facilmente individuabile la fattispecie giuridica cui ricondurlo.
Per questi motivi la II sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 4 gennaio  2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per sottoporre la questione alle Sezioni Unite, al fine di ottenere un’interpretazione uniforme sull’argomento delle donazioni indirette e, in particolare, sul caso specifico sottoposto al vaglio della sezione remittente.

IL CASO SOTTOPOSTO ALLE SEZIONI UNITE

Il caso specifico riguardava un ricorso presentato da una signora che si riteneva lesa nei suoi diritti ereditari da un atto di disposizione compiuto dal padre, poco prima di morire, in favore di una donna cui il genitore era legato sentimentalmente.

In particolare, la ricorrente, in primo grado, aveva citato in Tribunale la compagna del padre deceduto, per vedersi restituire 1/3 del valore di titoli di credito, posseduti dal padre e trasferiti alla convenuta sul suo conto corrente pochi giorni prima della morte; la domanda della ricorrente era fondata sulla dedotta nullità del predetto trasferimento di titoli, trattandosi di atto di donazione privo del requisito di forma prescritto dalla legge.

Il Tribunale accoglieva la richiesta dell’attrice, mentre in secondo grado la Corte d’Appello ribaltava la decisione ritenendo trattandosi di una donazione indiretta, per la quale non era richiesta la forma dell’atto pubblico.

Investiva del ricorso di legittimità la Suprema Corte, con l’ordinanza di rimessione anzidetta, ha dunque sottoposto il caso all’esame delle Sezioni Unite, per “tirare le fila del discorso” relativo alle donazioni indirette, su cui, pertanto, si è in attesa di conoscere l’interpretazione univoca della giurisprudenza della Cassazione.

pubblicato il 14/01/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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