Esclusa la presunzione di corresponsabilità se non vi è scontro tra veicoli

incidente e casco moto sull'asfalto

In caso di incidente stradale provocato dallo scontro di due o più veicoli, il nostro ordinamento presume la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fino a prova contraria.

Art. 2054 c.c.

La norma che sancisce tale principio è l’art. 2054 del codice civile, che al primo comma, stabilisce anzitutto l’obbligo, per il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, di risarcire i danni prodotti a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il secondo comma, in particolare, dispone che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli; in questa parte dell’articolo, dunque, è fissata la regola della presunzione di corresponsabilità.

Prova contraria

Ciò significa che, nel corso dell’accertamento delle responsabilità, finalizzato al risarcimento dei danni provocati dal sinistro, la causazione dell’incidente viene imputata in pari percentuale (50% se i veicoli sono due) tra i conducenti coinvolti, salvo la dimostrazione, fornita in corso di causa, di un diverso apporto concorrente o dell’esclusiva responsabilità di un unico conducente. L’accertamento si basa sulle prove relative alla dinamica del sinistro e ai danni, materiali e biologici, causati dallo stesso; il giudice, in particolare, valuta le prove documentali e testimoniali fornite dalle parti interessate, nonché l’esame peritale svolto dal consulente tecnico nominato d’ufficio.

Mancanza di scontro tra veicoli

Presupposto per l’applicazione del principio di corresponsabilità è che vi sia stato scontro tra i veicoli coinvolti, come ha precisato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19282/2022, relativa ad un caso in cui il conducente di un motociclo aveva citato in giudizio il conducente di una vettura, nonché la compagnia assicurativa, affermando di essere caduto a causa di una manovra improvvisa dell’auto, pur non essendovi stata collisione. Sia in primo grado che in appello la domanda del ricorrente era stata rigettata, poiché non erano emersi elementi di prova tali da collegare la caduta del motociclo alla manovra del conducente dell’autovettura; non era, pertanto, stato accertato il nesso di causalità tra danno preteso dall’attore e fatto oggetto del contenzioso, elemento fondamentale per l’accertamento della responsabilità civile.

Il principio giurisprudenziale

La Suprema Corte, nel respingere anch’essa il ricorso del motociclista, afferma innanzitutto che, nel caso in esame, essendo pacifico che tra i due mezzi non vi era stato alcuno scontro, non poteva essere applicata la presunzione di corresponsabilità di cui all’art 2054, comma 2; dalle testimonianze era infatti emerso che il conducente della macchina avesse effettuato una manovra di svolta e che il ricorrente fosse caduto senza collisione. La presunzione di pari responsabilità, infatti, opera nei casi di scontro oppure, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, purchè venga accertato il nesso di causalità tra danno causato al veicolo incidentato e condotta dell’altro veicolo. Nel caso specifico, non era stata fornita alcuna prova in ordine al nesso di causalità, per cui la caduta poteva anche essere dovuta a fattori esterni ed indipendenti dalla manovra del conducente dell’auto, del quale non era stata dimostrata la colpa.

pubblicato il 03/10/2022

A cura di: Daniela D'Agostino

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