Società cancellate dal Registro delle Imprese: chi risponde dei debiti verso l’erario?

Molte sono le cause che possono portare allo scioglimento di una società, prima fra tutte l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale o, in altre parole, di proseguire l’attività per difficoltà sorte nel tempo; la causa più frequente è di natura economica, quando i costi superano per diversi esercizi i ricavi e si verifica la crisi d’impresa.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’

L’esito finale – salvo la rimessa “in bonis” tramite procedure di risanamento previste da leggi speciali che consentono, una volta pagati i creditori, di riattivare l’impresa – è la messa in liquidazione della società, con la nomina di un liquidatore  che assume i poteri di rappresentanza dell’impresa e provvede a liquidare il patrimonio sociale, al fine di pagare i creditori sociali – ove possibile – e redigere il bilancio finale di liquidazione.

Una volta che l’assemblea ha approvato il bilancio finale, il liquidatore dovrà depositare gli atti presso la Camera di Commercio al fine di richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, come stabilisce l’art. 2495 del codice civile al primo comma; la stessa norma inoltre dispone che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE

Come ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, a seguito della riforma del diritto societario (d.lgs. n.6/2003) l’art. 2495 c.c. è stato innovato nel senso che se, da una parte, la cancellazione della società ne produce l’immediata estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o rapporti pendenti, dall’altro in capo ai soci si verifica una successione nei rapporti obbligatori.

LA RESPONSABILITA’ DEI SOCI A SEGUITO DELL’ESTINZIONE

La conseguenza è che, per i rapporti passivi, i soci ne risponderanno nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, salvo che, durante la vigenza della società, la loro responsabilità fosse illimitata, nel qual caso essi risponderanno dei debiti sociali anche a seguito dell’estinzione della società.          

Cosa succede se – come spesso accade per lo scioglimento di società in crisi – i soci non hanno percepito alcunchè in sede di liquidazione? Essi rispondono e, in caso affermativo, in quali termini nei confronti dei creditori sociali?

Sull’argomento si è espressa di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9094 del 07/04/2017, esaminando un caso in cui il creditore, ricorrente nei confronti di una s.r.l., era il fisco, che agiva per il recupero di importi dovuti per omesse dichiarazioni tributarie.

IL CASO DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Secondo la Suprema Corte, che richiama precedenti principi affermati dalle Sezioni Unite, vanno individuati sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Ai fini, poi  del diritto dell’ente creditore ad agire nei confronti dei soci, sempre le Sezioni Unite richiamate nella citata sentenza si sono occupate del caso di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa; la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio consente di ritenere sussistente l'interesse dell'erario a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.

L’Agenzia delle Entrate, in sostanza, ha diritto ad agire per debiti sociali nei confronti dei soci di società cancellata dal Registro Imprese, anche nel caso di mancata ripartizione in base al bilancio di liquidazione, per precostituirsi un titolo, da far valere in caso di accertamento di sopravvenienze attive o di beni pervenuti ai soci ma non presenti in bilancio.

pubblicato il 23/06/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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