Le servitù apparenti

In altri articoli ci siamo occupati delle cosiddette “servitù”, cioè di quei particolari diritti di godimento su immobili in proprietà o in uso, che consistono – come recita l’art. 1027 del codice civile - in un peso imposto su un fondo, detto “servente”, a vantaggio di un fondo limitrofo, detto “dominante”.

Con la costituzione di una servitù, pertanto, la legge o le parti pongono un onere a carico del proprietario di un terreno o immobile per consentire al proprietario confinante di esercitare un proprio diritto e godere a pieno della sua proprietà.

SERVITU’ COATTIVE E VOLONTARIE

Ricordiamo la distinzione tra servitù “coattive” e “volontarie”; le prime sono quelle imposte dalla legge in ragione della loro natura e finalità, quali la servitù di acquedotto e scarico delle acque, della somministrazione coattiva di acqua ad un edificio o fondo che ha difficoltà di approvvigionamento, la servitù di passaggio coattivo a favore del fondo che non ha accesso alla via pubblica.

Le servitù volontarie sono invece costituite dalle parti confinanti con atto scritto o acquistate per usucapione ventennale o per destinazione del padre di famiglia, cioè previste dall’originario proprietario di un fondo e poi trasmesse ai proprietari successivi.

SERVITU’ APPARENTI

Oggi consideriamo un’altra categoria di servitù, definite “apparenti”: esse sono tutte quelle consistenti in opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, quali ad esempio la servitù di passaggio costituita attraverso l’apertura di un cancello sul fondo servente, o la servitù di veduta realizzata con l’apertura di una finestra sul fondo servente.

In base all’art. 1061 c.c. solo le servitù apparenti possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.

OPERE VISIBILI E PERMANENTI

Riguardo ad esse la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, la n. 15843/2017, ha precisato che in materia di usucapione delle servitù il requisito dell’apparenza impone che le opere visibili e permanenti siano destinate oggettivamente all’esercizio della servitù, non ad altri scopi.

Nel caso specifico della sentenza il contenzioso riguardava la possibilità di acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, rivendicata dal proprietario del fondo dominante sulla base dell’esistenza di un cancello sul confine; la circostanza – dimostrata nel corso del giudizio di merito – che il cancello inizialmente fosse arretrato rispetto al confine ha, invece, portato i giudici a ritenere che la funzione di quell’opera non fosse quella di servire il fondo del vicino, dunque ad escludere il riconoscimento del diritto alla servitù.

CONCETTO DI VISIBILITA’

In altra recente sentenza, la n. 14292/2017, la Suprema Corte ha approfondito il concetto di “ visibilità” e “apparenza” delle opere, rilevando come esso debba essere inteso in senso ampio, essendo sufficiente che le opere destinate all’esercizio della servitù siano visibili – anche solo saltuariamente ed occasionalmente – da qualsivoglia punto d’osservazione, anche esterno al fondo servente, purchè il proprietario possa accedervi liberamente.

In questo caso era in discussione l’esistenza di una servitù di passaggio di tubatura idrica posta al di sotto della pavimentazione di un appartamento, di cui il proprietario si era reso conto solo nel corso di lavori di ristrutturazione e di cui chiedeva la rimozione ai proprietari dell’appartamento sottostante; secondo i giudici il fatto che la tubatura non fosse immediatamente visibile ma lo fosse divenuta nel corso dei lavori era elemento sufficiente per ritenere che l’opera fosse “apparente”, dunque a riconoscere il diritto alla servitù acquisita per destinazione del padre di famiglia, essendo in origine l’intera palazzina appartenuta ad un unico proprietario (l’impresa costruttrice).

pubblicato il 06/07/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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