La legge sugli affitti brevi - Parte II

Riprendiamo l’esame del testo di legge n. 96/2017 che, nel convertire il decreto legge in materia di locazioni brevi, ha aggiunto alcune importanti disposizioni.

La prima prevede che con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere definiti i criteri in base ai quali l'attivita' di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

Si tratta di un argomento di rilevante importanza, anche per gli esercenti del settore turistico, i quali vedono nella diffusione delle locazioni di case a fini turistici una preoccupante forma di concorrenza; la previsione di criteri – che verranno definiti con separato decreto – che terranno conto del numero di unità immobiliari e della durata delle locazioni per ciascun proprietario, ai fini della qualifica dell’attività come “imprenditoriale” (con i relativi obblighi contabili e tributari), farà chiarezza su questa tematica molto dibattuta.

Altro punto sul quale è intervenuto il legislatore è quello relativo al pagamento dell’imposta di soggiorno, adempimento, anche questo, che ricadrà sull’intermediario nel caso sia egli stesso a riscuotere il canone di locazione.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

La legge di conversione, infatti, dispone che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In sostanza, nel caso in cui sia l’intermediario a riscuotere il canone – per poi accreditarlo al proprietario – l’imposta e/o il contributo di soggiorno stabiliti dalle amministrazioni comunali dovranno essere versati dal medesimo, che agirà in qualità di sostituto d'imposta; in caso diverso sarà il proprietario ad adempiere a tale obbligo.

AUTONOMIA LOCALE

Per quanto riguarda gli importi delle suddette tasse e le modalità di pagamento la legge 96/2017 prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di applicare l'imposta di soggiorno possono, in deroga a quanto previsto dalle leggi in materia, istituire o rimodulare l'imposta e il contributo di soggiorno.

Ai fini del calcolo dell’imposta di soggiorno, dunque, bisogna far riferimento alla normativa emanata dai singoli Comuni, facendo attenzione agli aggiornamenti conseguenti alla legge sulle locazioni brevi.

pubblicato il 12/07/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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