Nuove norme in materia di portabilità del conto corrente

 Abbiamo trattato in precedenza del  “conto corrente di base”, in vigore dal 14 aprile 2017 e previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, in attuazione della direttiva 2014/92/UE.

Si tratta di un conto corrente che fornisce i servizi essenziali, destinato a tutti i soggetti “consumatori” soggiornanti legalmente nell'Unione europea, compresi i senza fissa dimora e i richiedenti asilo, i quali hanno diritto all'apertura del medesimo ad un costo annuo minimo omnicomprensivo, senza ulteriori spese per le operazioni effettuate.

LA DISCIPLINA DEL T.U.B. SULLA PORTABILITA’

Sulla stessa linea di tutela del consumatore nel settore creditizio segnaliamo oggi un’altra novità in materia di conto corrente, in vigore dal 13 giugno 2017, prevista delle nuove disposizioni del Testo Unico Bancario (T.U.B.) riguardanti il trasferimento dei servizi di pagamento (c.d. “portabilità”) su richiesta del consumatore, norme, che riprendono in gran parte quelle già previste dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3,convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

GRATUITA’ E CELERITA’

La nuova disciplina ha lo scopo di garantire il diritto del consumatore ad ottenere entro termini predefiniti, indicati in 12 giorni lavorativi, il trasferimento dei servizi di pagamento ricorrenti da un conto di pagamento ad un altro, prevedendo che per il servizio di trasferimento non possano essere addebitate spese al consumatore.

Ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies del TUB, i prestatori di servizi di pagamento (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane per i servizi di bancoposta) di seguito PSP, devono mettere a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento; tali informazioni devono essere semplici, chiare e fornire al consumatore tutte le indicazioni di cui ha bisogno per ottenere un efficiente trasferimento dei servizi di pagamento.

INDENNIZZO IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardi nel trasferimento è previsto l’obbligo di indennizzo in favore del consumatore, nella misura di 40 euro, maggiorato per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo commisurato alla disponibilità esistente sul conto di pagamento, da corrispondere al consumatore senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del correntista.
La banca deve, inoltre, fornire al consumatore l’assistenza necessaria al fine di evitare il verificarsi di danni o pregiudizi derivanti da problemi nel trasferimento; in caso di ritardo, il PSP inadempiente deve assumere iniziative per indennizzare il consumatore.

In base a quanto stabilito dall’articolo 126-quinquiesdecies del TUB, inoltre, se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il PSP trasferente deve comunque effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine.

ASSENZA DI CONDIZIONI

Il testo prevede anche che l’esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto iniziale.

Si rileva, infine, l’impegno della Banca d’Italia, nell’ambito della sua attività di educazione finanziaria, ad avviare specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione in favore della clientela per evidenziare le principali caratteristiche della procedura di portabilità e i profili ai quali prestare maggiore attenzione nel caso in cui si intenda attivarla, nell’ottica di favorire scelte consapevoli e l’effettiva mobilità della clientela.

pubblicato il 16/07/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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