La legge sul testamento biologico

E’ tutt’ora in discussione al Senato il disegno di legge n. 2801, approvato alla Camera il 20/04/2017, recante norme sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, in breve legge sul “biotestamento”.

La tematica, molto dibattuta per le sue  implicazioni etiche, ci riporta agli ultimi casi di cronaca, che hanno focalizzato l’attenzione del governo e dell’opinione pubblica sulla necessità di una legge sul “fine vita” e sul consenso ai trattamenti sanitari.

ESCLUSA L’EUTANASIA

Va subito messo in evidenza che il disegno di legge non riguarda l’eutanasia, argomento non in discussione in Parlamento; in Italia, dunque, continua ad essere vietata la pratica del cosiddetto suicidio assistito, possibile in altri Paesi per i malati gravi e terminali.

Il testo in esame riguarda essenzialmente due aspetti: il primo è quello del “consenso Informato” che ogni persona maggiorenne avrà diritto di ricevere riguardo ai trattamenti sanitari, il secondo è relativo alla possibilità di esprimere anticipatamente la propria volontà sulle cure in caso di futura malattia che comporti incapacità di intendere e volere, attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento, in sigla DAT.

In premessa diciamo che il disegno di legge consente sempre e comunque la facoltà di revocare la volontà già espressa sia con il consenso informato che con le DAT; è anche previsto, in generale, che in caso di inabilitazione, interdizione e amministrazione di sostegno la volontà venga espressa dal curatore, tutore o amministratore di sostegno.

Vediamo in sintesi i punti essenziali del provvedimento.

CONSENSO INFORMATO

Alla base del “consenso informato” la legge pone il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, deve essere documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare; esso deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Ne consegue il diritto di ogni persona di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso; a tal fine sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione e l'idratazione artificiali.

ACCANIMENTO TERAPEUTICO E CURE PALLIATIVE

Il disegno di legge si occupa anche del cosiddetto “accanimento terapeutico”, sancendone il divieto, nonchè della terapia del dolore, affermandone il diritto di somministrazione per ogni paziente, ed il corrispondente obbligo per il medico, con l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

A quest’ultimo proposito è previsto che in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Quanto alle DAT, Disposizioni anticipate di trattamento, il disegno di legge dispone che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari; si può anche indicare un «fiduciario», che rappresenti il paziente stesso.

Le DAT dovranno essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo,  oppure presso le strutture sanitarie; è prevista l’esenzione da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT potranno anche essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare; con le medesime forme saranno rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Questi, in breve, i punti più salienti del disegno di legge; attendiamo ora il testo definitivo che sarà approvato al Senato prima di diventare legge di Stato.

pubblicato il 18/07/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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