Nullità e annullamento del testamento

Il testamento olografo è la forma più comune ed immediata di testamento, che consente a chiunque di dettare le ultime volontà in assoluta autonomia e senza costi.
Il nostro ordinamento, per la validità del testamento olografo, prevede alcuni requisiti elencati all’art. 602 del codice civile: l’autografia del testamento, l’apposizione della data e la sottoscrizione da parte del testatore.

Requisiti

L’autografia comporta che il testamento, per essere ritenuto valido, debba essere scritto per intero dal testatore di proprio pugno, senza il ricorso a strumenti meccanici e senza l’ausilio di terze persone; quanto alla sottoscrizione, essa può essere apposta anche non per intero, ma con una sigla o con l’indicazione di un soprannome o abbreviazione del nome, comunque riconducibili a chi ha redatto il testamento.
L’apposizione della data, con indicazione di giorno mese e anno, consente di stabilire quale sia l’ultimo atto dispositivo del testatore, che annulla gli eventuali precedenti; il testamento, infatti, è atto revocabile e può essere sostituito da altro atto fino al giorno della morte.
Sul punto la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione è nel senso di affermare che la data può essere apposta al principio o alla fine delle disposizioni testamentarie, prima o dopo la sottoscrizione, e che può non essere apposta su ciascun foglio (Cass. 18644/2014).

Cause di nullità e annullabilità

La mancanza dell’autografia o della sottoscrizione è causa di nullità del testamento olografo e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a termine di prescrizione; diversamente, la mancanza della data è causa di annullamento del testamento e si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Sulla differenza tra gli effetti della nullità e dell’annullabilità si è pronunciata di recente la Cassazione civile, sez. VI, con la sentenza 21 Maggio 2020, n. 9364, relativamente ad un caso in cui alcuni eredi avevano impugnato il testamento olografo del de cuius, per mancanza della data, chiedendo l’accertamento della nullità del testamento; sia in primo grado che in appello i giudici avevano, invece, dichiarato  l’annullamento del testamento, con l’effetto di consentire la riapertura della successione anche nei confronti degli altri eredi in origine esclusi dalla delazione.
Gli eredi nominati nel testamento avevano, quindi, fatto ricorso in Cassazione, rilevando in particolare l’erroneità della sentenza d’appello impugnata, per essersi i giudici pronunciati sull’annullamento anziché sulla domanda di nullità formulata dagli appellanti; la Suprema Corte respinge tale argomentazione, affermando in primo luogo che, in base al principio iura novit curia, laddove la domanda degli attori sia formulata erroneamente i giudici possono intenderla correttamente, attribuendo alla domanda l’esatta qualificazione giuridica.

Efficacia retroattiva dell’annullamento

Quanto agli effetti della sentenza di annullamento, la Cassazione afferma il principio in base al quale la pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento dell'apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito; prima che sia pronunziato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo.
Pronunziato l’annullamento del testamento, infatti, ne vengono meno gli effetti, dal momento dell’apertura della successione, ma gli atti posti in essere prima dagli eredi legittimi restano validi.

pubblicato il 05/08/2020

A cura di: Daniela D'Agostino

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