Indebitamento: conseguenze e strumenti per fronteggiarlo

Gli anni della crisi economica, dalla quale sembra che si stia gradualmente uscendo, hanno moltiplicato i casi di indebitamento, sia verso i creditori privati che verso enti pubblici e fisco, determinando situazioni di difficoltà spesso senza vie di uscita realmente praticabili.

Vediamo oggi, in una breve disamina, quali sono le conseguenze e possibili soluzioni giuridiche offerte dal nostro ordinamento.

ESPROPRIAZIONE DEI BENI

La prima ed inevitabile conseguenza è quella dell’esposizione dei beni di proprietà del soggetto indebitato al pignoramento da parte dei creditori; delle diverse azioni esecutive abbiamo parlato in altri articoli, cui rinviamo, soffermandoci oggi sugli effetti e sulle possibili attività che il debitore può porre in essere per evitare l’espropriazione.

Iniziamo col dire che l’obiettivo dell’azione esecutiva, che si sostanzia nel pignoramento dei beni, è quello di consentire ai creditori di soddisfarsi sul ricavato della vendita all’asta dei medesimi, che verranno trasferiti all’aggiudicatario, persona necessariamente diversa dal debitore.

ISTANZA DI CONVERSIONE E SOSPENSIONE

Per evitare di essere espropriato la legge consente al debitore, dopo l’inizio della procedura esecutiva, di impedire la vendita coattiva dei beni in 2 modi: il primo è quello di presentare una “istanza di conversione”, con la quale si chiede al Giudice di pagare ratealmente il debito nei confronti dei creditori presenti nella procedura esecutiva oltre le spese legali, versando al momento dell’istanza l’importo pari ad 1/5 delle somme anzidette.

Se il debitore paga puntualmente tutte le rate stabilite dal Giudice (massimo 36) la procedura si estingue, diversamente si giunge alla fase della vendita dei beni pignorati.

L’altro modo per arginare il pignoramento è quello di proporre al creditore procedente - ed agli altri eventualmente intervenuti nella procedura – un accordo transattivo, in modo da poter chiedere al Giudice una sospensione dell’esecuzione per almeno 2 anni; questa soluzione offre il vantaggio di consentire al debitore, nel caso in cui non riesca a rispettare l’accordo, di presentare successivamente istanza di conversione - purchè prima che venga disposta la vendita – in tal modo avendo più tempo per ripianare i debiti.

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Altri strumenti per evitare l’espropriazione dei beni ma anche per arginare il rischio di fallimento – nel caso di impresa – sono offerti dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che ha disciplinato le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, dinanzi al un Organismo di Composizione della Crisi (in sigla OCC) e sotto il controllo del tribunale competente per territorio.

Anche in questo caso l’iniziativa compete al soggetto indebitato che, con l’ausilio di un commercialista o avvocato, può chiedere al tribunale della sezione fallimentare del luogo di propria residenza la nomina dell’OCC, previo deposito di un piano di rientro che possa essere giudicato valido ed attendibile dal tribunale medesimo.

Una volta accolta l’istanza, l’OCC presiederà alle operazioni di liquidazione del patrimonio del debitore, che gli consentiranno di liberarsi di ogni debito, pur con una parziale soddisfazione dei singoli creditori, che verranno pagati in proporzione ai crediti ed in base al grado di privilegio spettante a ciascuno.

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Esistono, infine, istituti giuridici che consentono in via preventiva di proteggere il patrimonio dall’aggressione dei creditori; tra questi ricordiamo il “fondo patrimoniale” tra coniugi, il “trust”, così come la compravendita simulata con intestazione dei beni ad un proprietario fittizio.

Anche di tali istituti abbiamo trattato in altri articoli; qui ribadiamo che la legge ne consente l’utilizzo, purchè ne venga rispettato lo scopo (destinazione ai bisogni familiari o agli scopi specificati nell’atto costitutivo per il fondo patrimoniale e per il trust) e sempre che non venga impugnato l’atto da uno o più creditori che riescano a dimostrare la volontà elusiva del debitore al fine di ottenere la revoca di tali atti e l’annullamento dei conseguenti atti negoziali.  

pubblicato il 21/08/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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