Le modifiche legislative all’obbligo vaccinale

E’ entrata in vigore il 6 agosto 2017 la legge 31 luglio 2017 n. 119, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.182 del 5-8-2017.

La legge è il frutto di un acceso dibattito tra partiti politici e movimenti d’opinione, che, a seguito dell’approvazione del citato decreto legge, avevano mosso contestazioni all’impianto del provvedimento, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio previsto per le omissioni e le violazioni all’obbligo di vaccinazione regolato dal decreto.

Di quest’ultimo abbiamo già esaminato i punti principali in altro articolo pubblicato nel mese di giugno, cui si rinvia; oggi ci limitiamo a considerare le modifiche apportate dalla legge 119/2017.

RIDOTTE LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

In primo piano la riduzione del numero di vaccinazioni obbligatorie, che passano a 10 per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati , e che sono le seguenti: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse,  anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

Per questo tipo di vaccinazioni è prevista, come già specificato nel decreto legge modificato, la gratuità e l’obbligatorietà, a pena di decadenza dall’iscrizione scolastica per le scuole d’infanzia; per gli altri gradi di istruzione la mancata effettuazione e documentazione delle vaccinazioni obbligatorie non impedisce l’iscrizione scolastica ma comporta, come per tutti, l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

VACCINAZIONI FACOLTATIVE

Non sono più obbligatorie, dunque, le vaccinazioni contro la meningite (antimeningococcica C e B) che, assieme all’anti-pneumococcica ed all’anti-rotavirus, diventano facoltative; per esse la legge dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.

A tal proposito è previsto che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', fornisce indicazioni operative per l'attuazione del provvedimento relativamente alle vaccinazioni facoltative, anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

Ciò significa, in concreto, che per conoscere le modalità di accesso e gli eventuali costi delle vaccinazioni facoltative suddette bisognerà attendere le indicazioni che il Ministero della salute fornirà alle regioni, consultando periodicamente i siti internet delle asl locali e delle stesse regioni.

SANZIONE PECUNIARIA

Veniamo ora al capitolo delle sanzioni per le omissioni agli obblighi disposti dalla legge in esame.
Esse sono state ridotte nel loro ammontare, passando dal minimo di € 500 e massimo di € 7.500 previsti dal decreto alla sanzione  da € 100 ad € 500 stabilita dalla legge di conversione.

La sanzione sarà applicata a tutti i genitori, tutori, affidatari dei minori che, a seguito di colloquio informativo su invito delle asl competenti che abbiano notizia della mancata effettuazione delle vaccinazioni, non vi provvedano nei tempi indicati dalle stesse autorità sanitarie.

ALTRE NOVITA’

Tra le altre novità, l’obbligo per l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di predisporre e trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali e' stata confermata un'associazione con la vaccinazione; l’obbligo anche per gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari di autocertificare la propria situazione vaccinale entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. 

pubblicato il 24/08/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)