La portabilità transfrontaliera

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 168 del 30 giugno 2017 il regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sulla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

Il regolamento introduce un approccio comune nell’Unione alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online (musica, giochi, film, programmi di intrattenimento o eventi sportivi), volto a garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online portabili senza restrizioni ad un luogo specifico, abbiano accesso a tali servizi e che possano fruirne con le stesse modalità anche se temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.

Il regolamento, che non si applica al settore fiscale, al fine di assicurare la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online, stabilisce che la prestazione di tali servizi, l’accesso agli stessi e la loro fruizione, siano da considerare come avvenuti nello Stato membro di residenza dell’abbonato, e considera inapplicabili le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera di tali servizi.

Lo sviluppo tecnologico ha portato alla diffusione di dispositivi come laptop, tablet e smartphone che facilitano sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online e che consentono l'accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori.

Il principio di fondo è che per il corretto funzionamento del mercato interno e per l’effettiva applicazione dei principi di libera circolazione delle persone e dei servizi nell’Unione, deve essere consentito l’accesso senza ostacoli ai servizi di contenuti online prestati legittimamente ai consumatori nel loro Stato membro di residenza e ciò dal momento che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne. Sono infatti diverse le barriere che impediscono la prestazione di servizi di contenuti online ai consumatori al di fuori del proprio Stato membro di residenza a seconda del settore.

Taluni servizi sono protetti dal diritto d’autore ovvero da diritti connessi a norma del diritto dell’Unione e, pertanto, la loro trasmissione è spesso concessa in licenza su base territoriale. Analogo discorso vale per gli eventi sportivi che spesso sono anche concessi in licenza dagli organizzatori di tali eventi o offerti da fornitori di servizi di contenuti online su base territoriale.

Nonostante le trasmissioni di tali contenuti da parte di organismi di diffusione radiotelevisiva siano protette dai diritti connessi già armonizzati a livello dell’Unione, molto spesso esse includono elementi protetti dal diritto d’autore, quali musica, grafica o sequenze video di apertura o di chiusura. Inoltre, sempre più spesso i servizi di contenuti online sono commercializzati in un pacchetto in cui i contenuti non protetti dal diritto d’autore, ovvero dai diritti connessi, non sono separabili dai contenuti invece protetti senza che ciò riduca notevolmente il valore del servizio fornito ai consumatori.

Od ancora accade che i diritti sui contenuti vengano concessi in licenza su base esclusiva e che, al fine di garantire l’esclusività territoriale, i fornitori di servizi di contenuti online si impegnino, nei loro contratti di licenza, ad impedire ai propri abbonati l’accesso ai loro servizi al di fuori del territorio per il quale i fornitori sono titolari di licenza. Tali restrizioni contrattuali obbligano l'adozione di limitazioni, quali il diniego dell’accesso ai loro servizi da indirizzi IP localizzati al di fuori del territorio.

È quindi essenziale che i fornitori di servizi di contenuti online che si avvalgono di opere o di altri contenuti protetti, come libri, opere audiovisive, musica registrata o diffusione radiotelevisiva, abbiano il diritto di usare tali contenuti per i pertinenti territori con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download, applicazioni o qualsiasi altra tecnica che consenta di fruire di tali contenuti e che la trasmissione di servizi di contenuti online protetti dal diritto d’autore ovvero dai diritti connessi, sia autorizzata dai titolari di tali diritti, siano questi autori, interpreti ed esecutori, produttori od organismi di diffusione radiotelevisiva.

L’obiettivo del regolamento è quello di adattare il quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e diritti connessi e di offrire un approccio comune alla prestazione di servizi di contenuti online ad abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, rimuovendo le barriere alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online prestati legittimamente senza che ciò comprometta l'elevato livello di protezione garantito dal diritto d'autore e dai diritti connessi nell'Unione e senza pregiudicare i modelli di business basati su licenze territoriali e i meccanismi di finanziamento in essere. Il regolamento dovrebbe quindi garantire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online in tutti i settori interessati, offrendo ai consumatori un mezzo supplementare per accedere legittimamente a contenuti online. 

Il regolamento entra in vigore il 20 luglio 2017 e si applica a decorrere dal 20 marzo 2018. La disciplina si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima del 20 marzo 2018.

pubblicato il 27/08/2017

A cura di: Giuliana Liotard

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