Entra in vigore il Codice del Terzo settore

In altri articoli si è fatto riferimento alla riforma del terzo settore, introdotta con la legge n. 106 del 6 giugno 2016, che ha riorganizzato la materia dettando nuove regole per gli enti che perseguono finalità non lucrative, tra cui associazioni, fondazioni, onlus e, da ultimo, le imprese sociali.

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Con questa legge si è dato mandato al Governo di  emanare, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi sui seguenti argomenti:

1) revisione della disciplina del titolo II, del libro I del codice civile: saranno oggetto di modifica la disciplina delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, sia riconosciute come persone giuridiche che non riconosciute;

2) riordino della disciplina del terzo settore dal punto di vista civilistico e tributario, con la previsione di un codice per il coordinamento delle disposizioni in materia, nonché l'istituzione di un registro nazionale del terzo settore, suddiviso in apposite sezioni e tenuto dal Ministero del Lavoro;

3) revisione della disciplina dell'impresa sociale, cui si è provveduto con l’emanazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

4) istituzione del servizio civile universale, destinato ai giovani dai 18 ai 28 anni, cui si è dato attuazione con il decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017.

DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017

Del decreto legislativo  n. 112/2017 sulla revisione della disciplina dell’impresa sociale abbiamo trattato in altri due articoli, alla cui lettura si rinvia; oggi prendiamo in considerazione il punto 2) di cui alla legge delega, relativo all’introduzione del Codice del terzo settore ed all’istituzione del Registro nazionale del terzo settore, obiettivi realizzati con il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2-8-2017 ed entrato in vigore il 03/08/2017.

Tale decreto – che completa l’attuazione delle legge delega n. 106/2016 di riforma del terzo settore, a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore – introduce per la prima volta nel nostro ordinamento, il Codice del terzo settore, un testo che raggruppa le norme in materia, disciplinandola con ordine sistematico.

CODICE DEL TERZO SETTORE

Il Codice è composto da 12 titoli:

  • i primi tre si occupano degli enti del terzo settore in generale e definiscono l’attività di volontariato;
  • il titolo IV disciplina le associazioni e le fondazioni del terzo settore, regolandone le modalità di costituzione, l’ordinamento e l’amministrazione; s
  • segue una disciplina più dettagliata di alcuni particolari tipi di enti del terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso; il titolo VI istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
  • i titoli finali concernono misure di sostegno agli enti del terzo settore, con – tra l’altro – l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore e dei Centri di servizio per il volontariato;
  • il titolo X, in particolare, disciplina il regime fiscale e la tenuta delle scritture contabili degli enti del terzo settore;
  • seguono, infine, le disposizioni relative ai controlli ed al coordinamento degli enti del terzo settore e le norme transitorie. 

ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA

Tra le diverse disposizioni ci soffermiamo, oggi, sull’art. 22 del nuovo Codice, relativo all’acquisto della personalità giuridica; si tratta di un aspetto molto importante nella vita associativa, in quanto consente di svolgere attività specifiche – quali la partecipazione a bandi e progetti finanziati – ed ha l’effetto di limitare la responsabilità dell’associazione, che risponderà verso i terzi nei limiti del proprio patrimonio sociale. 

In base alle nuove disposizioni le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Quanto alle modalità di iscrizione l’art. 22 dispone che il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonche' del patrimonio minimo – di seguito specificato - deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne da' comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente; questi ultimi o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

PATRIMONIO MINIMO E RESPONSABILITA’ LIMITATA

Vediamo qual è il requisito patrimoniale richiesto dalla norma in esame per poter ottenere l’iscrizione nel Registro per il conseguimento della personalità giuridica: si considera patrimonio minimo una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. 

Può trattarsi anche di beni di valore equivalente ma, in tal caso, all’atto costitutivo deve essere allegata una relazione giurata di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L’ultimo comma, infine, disciplina la limitazione della responsabilità patrimoniale delle associazioni riconosciute, stabilendo che per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

pubblicato il 02/09/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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