L’associazione in partecipazione

 Il nostro codice civile, nel titolo dedicato al “lavoro”, disciplina una particolare tipologia contrattuale, quella dell’associazione in partecipazione, riformata di recente con l’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2015 che ha attuato la riforma del “Jobs act”.

ATTUALE DISCIPLINA

L’art. 2549 c.c., in particolare, definisce l’associazione in partecipazione come il contratto con cui l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

In base alla nuova disciplina nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto da lui fornito non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

DISCIPLINA PRECEDENTE

Prima della modifica legislativa era, invece, possibile che una o più persone fisiche prestassero attività collaborativa come associati; questo aveva dato luogo ad una serie di abusi da parte degli imprenditori che, al fine di evitare i costi di un’assunzione, stipulavano con i lavoratori contratti di associazione in partecipazione che, in molti casi, dissimulavano rapporti di lavoro subordinato.

Per tentare di arginare questo fenomeno la precedente legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro aveva introdotto una presunzione di subordinazione a tempo indeterminato, destinata a operare nei seguenti casi:

1.    quando il numero degli associati impegnati in una medesima attività lavorativa fosse superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati fossero legati da particolari rapporti di parentela con l’associante;
2.    quando il rapporto fosse attuato senza un’effettiva partecipazione agli utili dell’impresa o dell’affare o senza la consegna del rendiconto di cui all’art. 2552 cod. civ.;
3.    quando l’apporto di lavoro non presentasse i requisiti previsti all’art. 69 bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 276/2003.

RAPPORTI IN ESSERE AL 25 GIUGNO 2015

Con il d.l. 76/2013 (c.d. Pacchetto Lavoro), il legislatore ha poi introdotto una importante deroga al limite di tre associati previsto dalla legge 92/2012, stabilendo in particolare che detto limite non si applica:

•    limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 c.c., il cui contratto risulti certificato dagli organismi indicati dall’art. 76 del d.lgs. 276/2003;
•    al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.

Tutte le suddette disposizioni, come detto, sono state abrogate dal d.lgs. 81/2015, che ha definitivamente vietato la stipulazione di contratti in associazione con apporto di lavoro da parte dell’associato persona fisica; la disciplina anteriore rimane tuttavia in vigore per i contratti già stipulati alla data del 25 giugno 2015, fino alla loro cessazione.

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ED ALLE PERDITE

L’attuale previsione normativa, dunque, ha un ambito di applicazione molto più limitato, essendo prevista l’associazione in partecipazione solo con apporto economico e non con prestazione di attività lavorativa, quest’ultima possibilità rimasta ferma solo per le persone giuridiche.

Si tratta, in sostanza, di una tipologia contrattuale che consente, a chi ha somme da investire, di finanziare una o più operazioni rientranti nell’attività d’impresa dell’associante; in cambio di tale apporto economico l’associato ha diritto a partecipare agli utili, mentre per quanto riguarda le perdite la relativa partecipazione non può comunque mai superare l’ammontare del conferimento iniziale.

Resta salva la facoltà delle parti di concordare un’esclusione dell’associato dalle perdite (contratto di cointeressenza agli utili).

In ogni caso, il rischio d’impresa rimane in capo all’associante, che ne risponde nei confronti dei terzi, mentre l’associato conserva un diritto di controllo e rendiconto periodico sull’attività.

pubblicato il 08/11/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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