Danno risarcibile a seguito di morte del congiunto

Dal punto di vista civilistico l’aver cagionato un danno a terzi comporta l’obbligo di risarcire i danni alle parti danneggiate.

La responsabilità civile può essere di tipo contrattuale, quando l’evento lesivo avviene nell’adempimento di un contratto, oppure di tipo extracontrattuale, quando il danno viene causato in circostanze non collegate ad alcun rapporto contrattuale.

DANNI RISARCIBILI

I danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, intesi come perdita economica conseguente al danno subito, sia quelli non patrimoniali, nei quali rientrano il danno biologico, cioè il danno consistente nella menomazione temporanea e permanente alle capacità psicofisiche del soggetto ed il danno morale, cioè la sofferenza patita come conseguenza del danno.

A queste categorie di danno se ne aggiungono altre, elaborate dalla giurisprudenza e dottrina, quale il danno esistenziale, inteso come danno alla vita di relazione, ed il danno tanatologico, tipico degli eventi lesivi mortali, che si verifica quando tra l’evento lesivo e la morte del danneggiato intercorre un periodo di tempo tale da comportare, per lo stesso soggetto, sofferenze e patema.

In quest’ultimo caso, quando cioè all’evento lesivo consegue la morte del danneggiato, il risarcimento dei danni non patrimoniali spetta agli eredi della persona deceduta, i quali possono agire nei confronti del soggetto responsabile.

DIRITTO DEGLI EREDI AL RISARCIMENTO

I danni risarcibili agli eredi possono essere domandati “iure proprio” e “iure hereditatis” : la differenza sta nel fatto che nel primo caso viene risarcito il danno morale patito dagli eredi per la perdita del proprio congiunto, nel secondo caso il danno è quello subito dalla vittima e che, a seguito della morte, si trasferisce agli eredi.

Sulla trasmissibilità del danno non patrimoniale agli eredi, in particolare del danno tanatologico, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte a chiarirne i limiti, come ha precisato nella recente sentenza n. 22451 del 27.09.2017.

In particolare, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite ( la n. 15350 del 22.07.2015), la Suprema Corte ha affermato che il danno biologico trasmissibile iure hereditatis, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino al decesso, presuppone che gli effetti pregiudizievoli si siano effettivamente prodotti.

DANNO TRASMISSIBILE AGLI EREDI

A tal fine è necessario che tra l’evento lesivo ed il momento del decesso sia intercorso un apprezzabile lasso temporale; con riferimento al danno tanatologico, pertanto, se la morte è subentrata subito dopo l’evento dannoso, o dopo brevissimo tempo, i giudici della Cassazione ne escludono la risarcibilità; ciò in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

In queste ipotesi, dunque, agli eredi spetterà unicamente il danno non patrimoniale “iure proprio”, cioè quello derivante dalla sofferenza per la perdita di un prossimo congiunto; si tratta di un danno quantificabile dal giudice in via equitativa, ricorrendo a parametri e tabelle sviluppati dai Tribunali nel corso degli anni, in grado di fornire indici di valutazione per la liquidazione del risarcimento. 

pubblicato il 04/01/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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